La separazione e infedeltà del coniuge. Quando l’infedeltà giustifica l’addebito della separazione

La separazione e infedeltà nel matrimonio

Il matrimonio

Prima di analizzare il procedimento della separazione dei coniugi e, più in particolare, la questione dell’infedeltà, opportuna una piccola premessa circa l’istituto del matrimonio.

Il matrimonio è l’insieme dei diritti e degli obblighi che legano tra loro i coniugi, è quindi inteso sia come rapporto (il rapporto sentimentale che lega due soggetti) che come atto (il vero e proprio atto di matrimonio con cui viene fondata la società coniugale).

Il matrimonio comporta anche il sorgere di una serie di doveri in capo a ciascun coniuge:

  • l’obbligo reciproco alla fedeltà (il tradimento è, quindi, la sua violazione più tipica),
  • l’obbligo all’assistenza morale e materiale (una violazione di tale dovere può essere, ad esempio, l’abbandono del coniuge malato),
  • l’obbligo alla collaborazione nell’interesse della famiglia (una violazione di tale dovere potrebbe essere, ad esempio, il disinteresse del coniuge verso l’altro),
  • l’obbligo alla coabitazione (la violazione è, quindi, l’abbandono della casa coniugale).

Il dovere di fedeltà comporta, ovviamente, che marito e moglie non devono intrattenere delle relazioni sentimentali, anche solo sessuali, con altre persone.

Una piccola precisazione: il dovere di fedeltà non si applica alle coppie unite con unione civile ma solo a quelle unite in matrimonio.

Il tradimento e le sue conseguenze

La violazione dell’obbligo di fedeltà non è priva di conseguenze anche se, per chiarezza, si specifica che tale circostanza non assume la stessa rilevanza di un tempo.

Chi tradisce rischia, in sede di procedimento di separazione, di vedersi addebitare la separazione qualora il tradimento sia, da solo, causa dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. 

La questione non è di poco conto, infatti nel caso in cui il tradimento non sia la causa principale della crisi matrimoniale, colui che ha tradito non si vedrà addebitare la separazione (un esempio classico: se tra marito e moglie i rapporti sono tesi da tempo, non vi sono più – o di rado – rapporti intimi e il tradimento di un coniuge è causato da questa crisi matrimoniale preesistente, allora non si potrà affermare che il tradimento sia la causa principale della crisi matrimoniale ma, anzi, che ne sia una conseguenza).

Il coniuge che subisce l’addebito della separazione perde il diritto al mantenimento e all’eredità dell’altro coniuge.

Non perde, però, il diritto a richiedere l’assegno alimentare che – a differenza del mantenimento – rappresenta solo quell’importo minimo necessario al sostentamento del coniuge che si trova in stato di bisogno.

Il coniuge tradito può, oltretutto, chiedere il risarcimento dei danni (che, si noti, devono comunque essere provati) qualora la violazione del dovere di fedeltà abbia comportato offesa al suo onore e reputazione.

Il coniuge che tollera i tradimenti dell’altro

Diverso ancora è il caso in cui un coniuge accetti, anche passivamente, l’adulterio dell’altro assumendo un atteggiamento di tolleranza.

Sul punto si è espressa la Cassazione che, con ord. 16691/2020 del 05/08/2020, evidenziava l’importanza assoluta dell’accertamento del nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale (come sopra detto, per giustificare l’addebito della separazione, il tradimento deve necessariamente essere la causa della crisi coniugale e non il contrario).

La Corte precisava, infatti, che fosse sempre necessaria una valutazione complessiva del rapporto tra i coniugi e delle reciproche condotte evidenziando che – qualora un coniuge abbia tollerato l’adulterio dell’altro, anche solo passivamente, proseguendo la convivenza familiare – non potrebbero sussistere i requisiti per la richiesta di addebito della separazione.

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