Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico previsto dal diritto italiano che consiste nella costituzione di un patrimonio autonomo da parte di una persona fisica o giuridica, finalizzato alla tutela dei propri beni e della propria famiglia.
In pratica, attraverso la costituzione di un fondo patrimoniale, una persona può separare una parte dei propri beni dal proprio patrimonio personale e trasferirli in un patrimonio autonomo, che non potrà essere oggetto di azioni esecutive da parte dei creditori personali.
Il fondo patrimoniale viene costituito mediante un atto notarile e può comprendere beni immobili, beni mobili registrati e quote societarie. L’amministrazione del fondo patrimoniale è affidata a un amministratore, scelto dal costituente del fondo.
Il fondo patrimoniale può essere costituito sia a favore del coniuge sia a favore dei figli, anche nascituri. In questo modo, il costituente può garantire la tutela del patrimonio di famiglia e proteggerlo da eventuali rischi connessi alla propria attività professionale o commerciale.
Tuttavia, è importante precisare che il fondo patrimoniale non può essere costituito con l’intento di eludere le obbligazioni derivanti da eventuali attività illecite o dalla violazione di obblighi legali.
La normativa italiana che disciplina il fondo patrimoniale è contenuta nel Codice Civile, precisamente nell’art. 1706 e seguenti.
Secondo il Codice Civile, il fondo patrimoniale può essere costituito con un atto pubblico o scrittura privata autenticata, a favore del coniuge, dei figli o di entrambi. Il fondo patrimoniale può essere costituito anche a favore di altri soggetti, a patto che l’atto di costituzione specifichi chiaramente l’identità dei beneficiari.
Il fondo patrimoniale può comprendere beni mobili o immobili, anche quelli acquistati successivamente alla costituzione del fondo stesso. Tuttavia, non possono essere costituiti a fondo patrimoniale i beni che servono all’attività professionale o aziendale del costituente, così come non possono essere costituiti a fondo patrimoniale i beni acquistati con i proventi di tale attività.
Il fondo patrimoniale può essere revocato solo in presenza di specifiche cause previste dalla legge, ad esempio in caso di mutamento delle circostanze che hanno giustificato la sua costituzione o in caso di conflitto tra i diritti dei creditori e i diritti dei beneficiari del fondo.
Va comunque precisato che la costituzione del fondo patrimoniale non garantisce una completa immunità dai creditori: infatti, la legge prevede alcune eccezioni e limiti alla tutela dei beni costituiti a fondo patrimoniale, al fine di evitare un uso distorto di tale strumento.
Il fondo patrimoniale può essere utilizzato da una persona per diversi scopi, tra cui:
- Tutelare il patrimonio di famiglia: il fondo patrimoniale può essere costituito a favore del coniuge e/o dei figli, allo scopo di proteggere i loro diritti patrimoniali in caso di difficoltà finanziarie del costituente.
- Proteggere il patrimonio personale: il fondo patrimoniale può essere costituito per proteggere il patrimonio personale del costituente, ad esempio in caso di rischio di esecuzione forzata da parte dei creditori.
- Pianificare la successione: il fondo patrimoniale può essere costituito per garantire una pianificazione patrimoniale efficace, ad esempio al fine di evitare conflitti tra gli eredi in caso di successione.
- Attività di impresa: il fondo patrimoniale può essere costituito anche per tutelare l’attività di impresa, ad esempio per separare il patrimonio dell’azienda da quello personale del titolare, al fine di proteggere l’azienda da eventuali rischi connessi alla situazione patrimoniale personale del titolare.
Tuttavia, è importante sottolineare che la costituzione del fondo patrimoniale deve essere fatta con la massima attenzione e con il supporto di professionisti qualificati, come ad esempio un avvocato o un commercialista, al fine di garantire che la costituzione del fondo rispetti i requisiti di legge e non sia utilizzata in modo improprio o illecito.