Sovraindebitamento: crisi familiare e coniugi divorziati

Il procedimento di divorzio

Secondo il disposto di cui all’art.7 bis della Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, “i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. 

Ai fini del comma 1, oltre al  coniuge,  si  considerano  membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado  e  gli  affini entro il secondo, nonche’ le parti dell’unione civile e i  conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76”. 

Dalla lettura dell’articolo in questione, si ritiene che solo se i coniugi sono conviventi o, in caso di debito di origine comune siano “legalmente separati” possono accedere alla procedura famigliare. Pertanto, se i due soggetti sono divorziati, gli stessi non hanno più lo status di coniugio e non possono accedere alla procedura famigliare; questo perché non possono essere più considerati famiglia. La convenienza della procedura famigliare è individuata nella possibilità di presentare un unico ricorso e valutare tutta la situazione economica, patrimoniale, finanziaria di tutto il nucleo famigliare (di tal senso il Tribunale di Asti con sentenza del 23/12/21).

È da tener presente che le masse attive e passive dei soggetti facenti parte della famiglia, dovranno essere tenute distinte.

La normativa, inoltre, proprio per il migliore coordinamento tra coniugi che potrebbero essere separati e pertanto non voler avere alcun “rapporto” prevede che Nel caso in cui siano presentate piu’ richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo”. 

È da tener presente che non, quindi, non è obbligatorio presentare un unico ricorso ma una facoltà. Di tal senso il Tribunale di Ivrea “I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune […]” permette una facoltà ai membri della stessa famiglia in condizione di sovraindebitamento, non un obbligo, per cui deve ritenersi legittima la proposizione di separate istanze (Tribunale di Ivrea, 3 marzo 2022).

E’ ammissibile l’attivazione della procedura di liquidazione del patrimonio innanzi al tribunale del luogo di residenza del ricorrente, pur in presenza di procedure di sovraindebitamento autonomamente avviate dai suoi familiari avanti ad altro foro, malgrado la situazione debitoria di tutti i familiari sia unitaria, ferma l’opportunità di nominare liquidatore, per esigenze di economia processuale e coordinamento tra le procedure, il medesimo OCC già nominato negli altri procedimenti.

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