Piano del consumatore: limite temporale

Il Piano del Consumatore è una delle procedure disciplinate dalla L.3/2012 sul sovraindebitamento. Con tale procedura, il consumatore quale persona fisica – che quindi non abbia debiti di natura imprenditoriale – si trova in difficoltà economiche ed in un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il suo patrimonio prontamente liquidabile.

Il consumatore, mediante l’ausilio dell’OCC e del suo consulente, potrà chiedere di accedere alla procedura di Piano del Consumatore.

Mentre per la Liquidazione del Patrimonio – quale altra procedura indicata dalla normativa 3/2012 – viene indicata la durata minima di 4 anni, nel Piano del consumatore nulla viene espresso.

Tuttavia, a colmare la predetta lacuna, vi è stata la giurisprudenza. Infatti, molteplici sono state le pronunce da parte di differenti tribunali (Tribunale di Como con decreto del 24.5.18, Tribunale di Catania con decreto del 27.4.19 ecc..). 

Ci si è resi conto, però, che le durate decise dai vari Tribunali erano molto differenti ed è, pertanto, intervenuto la Corte di cassazione con l’ordinanza n.27544/19.

La Suprema Corte ha affermato “questo Collegio ritiene di condividere le argomentazioni esposte, sul punto, dalla già menzionata Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio. Invero, la sottolineatura dell’esistenza di un termine di ragionevole durata (nella specie individuato dal tribunale a quo in quello quinquennale, ricavato dai principi valevoli, in generale, per il concordato preventivo) non serve sia perchè la procedura relativa al piano del consumatore giudiziale si chiude con l’omologazione, sia perchè è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo. Le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali”.

In conclusione, la Suprema Corte ha affermato che la durata superiore di 5 anni non può essere elemento determinante per negare l’omologa del Piano del Consumatore.

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