La ripartizione dell’attivo nel fallimento

Il curatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate, sulla base della natura del credito (prededucibile, privilegiato, chirografario)

L’art.110 L.f. disciplina la ripartizione dell’attivo fallimentare: “Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’articolo 51”.

Al riparto hanno diritto tutti i creditori che sono stati ammessi al passivo.

La ripartizione, quindi, ha la funzione di individuare quantitativamente e qualitativamente la parte del ricavato dell’attivo che viene assegnato ai creditori, il numero e la misura in cui gli stessi vengono soddisfatti nel concorso fallimentare.

Dal memento che il fallimento è una procedura collettiva, è prevista la possibilità di riparti parziali fino ad arrivare in seguito al riparto finale.

Occorre rilevare che l’art.113 stabilisce che le ripartizioni parziali non possono superare l’80% delle somme da ripartire. Pertanto, il curatore fallimentare dovrà sempre tener presente la necessità di effettuare degli accantonamenti di somme, al fine di fronteggiare sia le spese future che eventuali rischi (ad esempio: creditori ammessi con riserva; creditori opponenti in favore dei quali sono state disposte misure cautelari; creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato; creditori soggetti a giudizi di impugnazione o di revocazione).

Il curatore fallimentare dovrà inoltre, distinguere tra la massa attiva immobiliare e quella mobiliare. Tale distinzione è importante in quanto il codice civile prevede dei diritti di prelazione differenti sui beni mobili (es. pegno) e quelli immobili (es. ipoteca). L’importo effettivamente distribuibile a favore dei creditori, dovrà essere calcolato dal curatore, sottraendone le spese generali (spese di procedura) e quelle specifiche (quali quelle che si riferiscono a privilegio).

Al fine della ripartizione delle somme, il Curatore fallimentare deve provvedere alla “graduatoria” dei crediti sulla base delle normative di cui al codice civile e delle leggi speciali. Difatti, l’art.111 L.f. stabilisce che le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Bisogna considerare che “i pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione” (art. 114 L.f principio della immutabilità o della stabilità dei riparti). L’unica eccezione è costituita dall’accoglimento della domanda di revocazione di un credito ammesso, che, eliminando con effetto retroattivo il titolo giustificativo della partecipazione alla ripartizione in forza della collocazione nello stato passivo, rende il pagamento come indebitamente effettuato. Il secondo comma dell’art.114 L.f., infatti, statuisce che “i creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore”, proprio perché dalla revocazione del credito ammesso è derivata la inefficacia ex tunc del titolo che giustificava la partecipazione al riparto. Tale stabilità opera all’interno della procedura, nel senso che, in pendenza di fallimento, non consente al curatore di rimettere in discussione le ripartizioni già eseguite in favore dei creditori, ma si estrinseca anche all’esterno impedendo, pur dopo la chiusura del fallimento, che il fallito, tornato in bonis, possa rimettere in discussione gli esiti della ripartizione.

Da ultimo, si da evidenza che la L. 155/2017, ha previsto, nell’ottica di rafforzare le funzioni del curatore, di affidare la fase di riparto esclusivamente, al fine di una maggiore accelerazione delle tempistiche delle procedure di liquidazione giudiziale (fallimenti).

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