Operazioni IVA imponibili , non imponibili, esenti ed escluse

IVA

Come si classificano le operazioni IVA ai sensi del DPR 633/1972

L’applicazione dell’Imposta del Valore Aggiunto, in sintesi IVA, avviene se vi reggono i seguenti principi:

  • presupposto oggettivo: determina che, l’applicazione dell’IVA, è possibile solo se si tratta di operazioni in cui vi è la cessione di beni o prestazioni di servizi ex art. 2 e 3 del decreto del 26/10/1972;
  • presupposto soggettivo: determina che, l’applicazione dell’imposta, deve essere fatta nell’esercizio di un’attività che può essere professionale o imprenditoriale ex art. 4 e 5;
  • presupposto territoriale: determina che può essere fatta solo se l’operazione sia effettuata in Italia ex art. 7 del DPR.
    Nel caso di operazioni in cui manca almeno uno dei tre principi sopracitati, vengono definite operazioni fuori campo IVA, ad esempio:
  • prestazione di un lavoro subordinato, assenza del presupposto oggettivo;
  • cittadino privato che vende la propria auto, assenza del presupposto soggettivo;
  • cessione di un bene situato all’estero, assenza del presupposto territoriale.

Come vengono classificate le operazioni IVA?

Indipendentemente dalla presenza dei tre presupposti, è possibile classificare le diverse tipologie di operazioni IVA. Il decreto IVA distingue le operazioni in rilevanti (imponibili, non imponibili ed esenti) e non rilevanti (escluse) a seconda che esse producano o meno il sorgere di obblighi formali e sostanziali.

Le operazioni imponibili IVA: operazioni in cui sussistono tutti e tre i principi previsti dalla normativa. Si tratta di tutte le operazioni di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi realizzate nell’esercizio di impresa, arte o professione svolta nel territorio italiano.

Le operazioni imponibili ai fini IVA possono essere soggette a quattro tipi di aliquote:

  • 4% sui beni di prima necessità;
  • 5% su erbe e piante aromatiche;
  • 10% aliquota agevolata;
  • 22% aliquota ordinaria.

Le operazioni non imponibili IVA: operazioni commerciali che mancano di uno o più requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Un’operazione non imponibile, ad esempio, è la cessione all’estero poiché manca la territorialità; mentre sussistono gli altri due presupposti, quindi: cessione di beni o prestazione di servizi nell’esercizio di attività d’impresa.

Fanno parte di questa categoria:

  • le esportazioni;
  • le operazioni intracomunitarie;
  • i servizi legati ad attività internazionali e le operazioni inerenti al servizio nautico ed aeronautico.

Le operazioni esenti: operazioni che soddisfano tutti e tre i requisiti, ma per ragioni di opportunità economica e sociale, il legislatore ha deciso che non deve essere applicata l’imposta.

Sono le operazioni esenti IVA ex dell’articolo 10 che devono essere fatturate e contabilizzate come le altre. I motivi che giustificano le esenzioni IVA ex art. 10 sono ricondotte a due fattispecie:

  • per motivi sociali, come le prestazioni sanitarie o alle attività di carattere culturale;
  • per motivi di equilibrio della tassazione, come le operazioni di finanziamento che già sono soggette ad altra forma di imposizione fiscale.

Possono far parte di questa categoria, ad esempio:

  • le prestazioni mediche o sanitarie;
  • attività educative e culturali;
  • esercizio di giochi e scommesse;
  • alcune operazioni immobiliari;
  • gli interessi per dilazioni di pagamento.

Il soggetto passivo IVA che realizza un’operazione esente IVA ex dell’art. 10 non può detrarre l’IVA sugli acquisti, quindi viene meno il concetto di “neutralità” del tributo, che diventa un costo a tutti gli effetti.

Le operazioni escluse: previste dall’art. 15 del DPR 633/1972, sono operazioni che non danno luogo a particolari obblighi e nemmeno vanno ad incrementare il volume d’affari e in assenza del presupposto oggettivo.

La differenza con l’esenzione IVA ex dell’art. 10 è che comporta obblighi sostanziali e formali per il contribuente, mentre l’art. 15 prevede i casi di esclusione IVA e non comporta particolari obblighi per il contribuente.

Ai sensi dell’art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, non concorrono a formare la base imponibile:

  1. le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
  2. gli interessi dovuti per dilazione di pagamento, nei limiti della parte corrispondente al saggio legale aumentato di tre punti;
  3. le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
  4. l’importo degli imballaggi e dei contenitori, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
  5. l’ammontare dovuto a titolo di rivalsa dell’IVA.

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