Separazione giudiziale dei beni matrimoniali

Il regime legale ordinario post matrimonio è quello della comunione dei beni, ma i coniugi possono decidere per la separazione dei beni conservando la titolarità esclusiva dei beni acquistati anche in matrimonio. La scelta va dichiarata all’atto di matrimonio e ciascun coniuge avrà beni che resteranno parte del suo patrimonio personale, senza confusione con quelli dell’altro coniuge.

I beni in comunione.

Il coniuge vanta il diritto di godimento sui beni dell’altro, mentre la titolarità si presume su beni comuni per pari quota, salvo dimostrazione contraria che provi che un coniuge sia l’effettivo proprietario, esclusivamente o per una quota maggiore rispetto all’altro. Tuttavia, in caso si debba provare che il coniuge sia stato solo un prestanome, non sarà permesso avvalersi di testimoni né di presunzioni, contrariamente agli altri casi.

La divisone deve avvenire in parti uguali mentre quelli indivisibili devono essere venduti dividendone il prezzo ricavato.

Quando le decisioni non possono essere prese in comune accordo, sulla divisione decide l’organo giudiziale. Il giudice designato propenderà per considerare la proprietà del bene oggetto di controversia di proprietà di entrambi i coniugi in parti uguali. Solo se uno dei due coniugi è in grado di dimostrare che l’acquisto dei titoli è avvenuto con proventi personali o può tracciarne il pagamento, ha diritto di ottenere l’intero importo ricavato.

Quando è in corso la causa di separazione, il conto corrente e i titoli posseduti fanno parte della comunione, ma secondo la giurisprudenza prevalente, se sono intestati a uno dei coniugi, l’altro dovrà attendere la fine dell’iter processuale per poter disporre della sua quota.

È bene sottolineare che nell’attivo non rientrano esclusivamente gli acquisti, ma anche i risparmi di ognuno dei coniugi, frutto del lavoro e del patrimonio personale.

Vengono identificati oggetto della comunione dei beni:

  • Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio.
  • I frutti dei beni propri di ognuno dei coniugi, ad esempio canoni di locazione, interessi sui titoli di Stato, dividendi azionari, prodotti di terreni coltivati se appartenuti al coniuge prima delle nozze o ereditati.
  • Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
  • Se si tratti di aziende che appartengono a uno dei coniugi prima del matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione è relativa agli utili e agli incrementi.

Non sono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

  • I beni di cui si era proprietari prima del matrimonio.
  • I beni ricevuti, anche in seguito al matrimonio, in donazione o in eredità.
  • I beni di utilizzo strettamente personale.
  • I beni che servono all’esercizio della professione, tranne quelli diretti alla conduzione di un’azienda che fa parte della comunione.
  • I beni ottenuti a titolo di risarcimento danni, nonché la pensione relativa alla perdita parziale o intera della capacità lavorativa.
  • I beni acquisiti con il ricavato della vendita dei beni personali o con il loro scambio, purché questo sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

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