L’usufrutto

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L’usufrutto di un terreno agricolo

L’usufrutto: costituzione ed estinzione

L’usufrutto è un diritto reale di godimento previsto dall’art.981 c.c. – e conosciuto già dagli antichi giuristi romani – che garantisce ad un soggetto, detto usufruttuario, il diritto di utilizzo e di godimento di un bene altrui.

Il proprietario del bene, quindi, si spoglia delle prerogative di uso e godimento del bene di sua proprietà in quanto tali diritti saranno esercitati dall’usufruttuario che potrà trarne tutte le utilità.

L’usufrutto ha una durata temporale limitata e, in ogni caso, si estingue con la morte dell’usufruttuario.

Tale diritto può avere ad oggetto sia beni mobili che beni immobili a condizione che essi siano infungibili e inconsumabili.

Il diritto di usufrutto può costituirsi:

  • Per legge (il c.d. usufrutto legale): per esempio rileva l’ipotesi dell’usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio minore;
  • Per contratto (il c.d. usufrutto volontario): nel caso si tratti di beni immobili è necessaria la forma scritta;
  • Per testamento;
  • Per usucapione;
  • Per provvedimento giudiziale (c.d. usufrutto giudiziale).

I modi di estinzione, invece, sono:

  • Scadenza del termine o morte dell’usufruttuario;
  • Prescrizione ventennale;
  • Perimento del bene;
  • Rinuncia;
  • Consolidazione (ossia quando l’usufruttuario acquista la proprietà del bene).

Quando termina l’usufrutto il diritto di proprietà torna ad espandersi.

Diritti e obblighi: l’obbligo di rispetto della destinazione economica

Come sopra anticipato, l’usufruttuario ha diritto di godere della cosa e di fare suoi i frutti naturali e civili della cosa.

L’usufruttuario deve utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia nell’utilizzo del bene, può concederlo in locazione e deve sempre affrontare le spese ordinarie per l’amministrazione e la manutenzione del bene.

Tra gli obblighi che gravano sull’usufruttuario  è importante ricordare l’obbligo di non mutare la destinazione economica della res.

Il termine “destinazione economica” viene utilizzato per indicare, rispetto ad un bene mobile o immobile, a quale utilizzo esso sia preordinato. Con riferimento agli immobili, ad esempio, vi può essere una destinazione ad uso abitativo oppure ad uso commerciale; in questo secondo gruppo, si possono individuare altri utilizzi più specifici (destinazione alberghiera, ufficio ecc).

L’usufruttuario, quindi, non potrà mutare il carattere e la natura del bene dal punto di vista della sua utilità economica: l’usufruttuario di un terreno agricolo, per esempio, potrà coltivarlo e disporre dei frutti del raccolto ma non potrà edificare.

L’intervento della Corte UE sul diritto di usufrutto su terreni agricoli

Un caso interessante in materia di usufrutto su terreni agricoli riguarda una pronuncia della Corte UE in relazione alla previsione normativa introdotta dall’Ungheria la quale sanciva che tali diritti possono ora essere concessi o mantenuti soltanto in favore di persone che hanno un vincolo di stretta parentela con il proprietario dei terreni agricoli interessati.

La normativa ha destato non pochi dubbi in merito alla sua conformità al diritto dell’UE, tanto da indurre il Tribunale ungherese a rivolgersi alla Corte di Giustizia.

La normativa in esame priva i soggetti provenienti da Stati membri diversi dall’Ungheria della possibilità di continuare a godere dei loro diritti di usufrutto e di trasmetterli ad altre persone.

La Corte Ue, con la sentenza del 6 marzo 2018, afferma innanzitutto che la legislazione ungherese costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, e ciò indipendentemente dal fatto che essa preveda o meno una compensazione in favore di coloro che sono stati spogliati del diritto di usufrutto.

Secondo la Corte UE la limitazione introdotta rappresenterebbe una discriminazione indiretta (o, utilizzando le parole della Corte, una “discriminazione dissimulata”) in funzione dell’origine di capitali.

È abbastanza palese: la probabilità di essere un familiare prossimo congiunto di un soggetto che ha concesso il diritto di usufrutto su terreni ungheresi sarà certamente più elevata in capo ad un cittadino ungherese piuttosto che ad un cittadino straniero.

L’effetto discriminatorio, precisa la Corte, è peraltro rafforzato dalle restrizioni all’acquisto della proprietà di terreni agricoli che, a priori, sussistevano prima dell’entrata in vigore delle misure nazionali controverse.

La Corte di Giustizia, in conclusione, stabiliva che negare il diritto di usufrutto a persone senza un vincolo di stretta parentela con i proprietari di terreni agricoli costituisce una restrizione indirettamente discriminatoria e ingiustificata al principio della libera circolazione dei capitali.

Avv. Giulia Invernizzi

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