Accordo di ristrutturazione e composizione crisi da sovraindebitamento

accordo di ristrutturazione

La proposta ed il piano

Il legislatore, con la Legge 3/12 ha previsto che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano (art. 7) che preveda la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (art. 8 I comma). La proposta di accordo, dunque, può avere qualunque contenuto purché venga sempre assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili.

L’accordo, inoltre, è obbligatorio per tutti i creditori (art. 12, III comma) e, per ciò che riguarda i creditori con causa o titolo posteriore, questi non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

 

Come vengono soddisfatti i creditori muniti di privilegi, pegno o ipoteca?

I crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente solo nell’ipotesi in cui sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione e avuto riguardo al valore di mercato dei beni oggetto della prelazione.

 

Come vengono soddisfatti i crediti erariali?

L’art. 7 comma 1 statuisce che i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, all’iva e alle ritenute operate e non versate, devono essere corrisposte ma possono essere dilazionate. Il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalle scadenze; diversamente, l’accordo cessa di diritto di produrre effetti (art. 11, V comma).

 

Come deve essere il contenuto del piano?

  • Deve assicurare l’integrale pagamento dei titolari di crediti impignorabili e dei crediti tributari, per i quali è ammessa, come detto, soltanto la dilazione.
  • Deve garantire ai creditori privilegiati il pagamento integrale, ma non hanno il diritto di voto, salvo che rinuncino alla prelazione (art. 11 II comma).
  • deve prevedere i termini e le modalità di pagamento dei Creditori, che possono essere suddivisi in classi,
  • indicare le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti,
  • indicare le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo e del piano sono inefficaci rispetto ai Creditori anteriori alla proposta del debitore. Ne deriva che per effetto della presentazione della proposta o, comunque, a seguito dell’omologazione dell’accordo, il debitore perde la disponibilità del proprio patrimonio, almeno della parte di esso considerata nel piano.

“Il giudice (art. 13, III comma), sentito il liquidatore e verificata la conformità del piano e all’accordo, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti tributari che debbono essere soddisfatti integralmente, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e di ogni altro vincolo, ivi compresa la pubblicità della proposta e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione dei Creditori”. I poteri del giudice riguardano, quindi, alla sola autorizzazione a svincolare le somme ricavate dalla liquidazione affinché vengano eseguiti i pagamenti, come previsti dal piano.

 

La proposta, oltre al piano, cosa deve contenere e requisiti di ammissibilità?

La proposta deve contenere, oltre al piano, la sottoscrizione del debitore ed eventualmente dei terzi che garantiscono per il sovraindebitato. La proposta deve anche indicare le eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo di cui soffra il debitore, ovvero all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. La proposta ed il piano non è ammissibile nei casi in cui: a) il debitore è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle della disciplina del sovraindebitamento; b) ha fatto ricorso ai procedimenti di sovraindebitamento nei cinque anni anteriori; c) ha subito per causa a lui imputabile la risoluzione o l’annullamento dell’accordo o la revoca o la cessazione degli effetti del piano del consumatore; d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 7 II comma).

 

Come avviene il pagamento del compenso del Gestore e degli altri ausiliari?

L’art.13 bis IV comma stabilisce che i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti sono soddisfatti in prededuzione sia nell’ambito della procedura di accordo che del piano del consumatore.

 

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.