Il Trust, uno strumento duttile e versatile

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Le caratteristiche e le finalità del Trust, strumento giuridico di origine anglosassone

In una fase congiunturale sfavorevole come quella che stiamo vivendo già da anni e con le prospettive di una ripresa molto lenta e poco efficace, sia i privati che le imprese ripongono sempre più attenzione alla problematica della protezione del proprio patrimonio.

La conservazione della ricchezza è una conseguenza della fase di stagnazione economica e spesso ne diventa anche il fine principale; in altri casi il fine elusivo indirizza le idee degli individui a prediligere strumenti sempre più inattaccabili e fiscalmente più convenienti.

Come in ogni attività spesso fatta in fretta e male o in particolari condizioni, ogni strumento di protezione del patrimonio corre i rischi insiti nella degenerazione del pensiero umano.

Il presente articolo è dedicato al Trust, poco conosciuto in Italia e a volte, considerato anche uno strumento distrattivo. Invece, è un istituto utile per la protezione, riservatezza, segregazione, pianificazione e governance del patrimonio.

Cos’è il trust e chi sono i protagonisti?

Il Trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, considerato legittimo nel nostro ordinamento giuridico in virtù della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Pertanto, è un istituto riconosciuto in Italia, ma non disciplinato dalla legge italiana. La legge applicabile sarà scelta volontariamente dal disponente (settlor) all’interno delle leggi dei Paesi di Common Law che ammettono e regolano in modo specifico il trust o da chi ha il collegamento più stretto con il trust.

Secondo l’articolo 2 della Convenzione dell’Aja, il trust è un negozio giuridico la cui costituzione proviene da un atto unilaterale.

Il Trust è un rapporto giuridico istituito da una persona (disponente o settlor), con atto tra vivi o mortis causa, che trasferisce ad un’altra persona (trustee), parte o tutta la proprietà dei suoi beni, in modo che li gestisca e amministra con le regole indicate dal settlor nell’atto istitutivo e nelle successive indicazioni, in favore di uno o più soggetti (beneficiari) o per il raggiungimento di uno specifico obiettivo.

Ci sono principalmente 3 soggetti coinvolti nell’istituzione e nella gestione del trust:

  1. disponente o settlor: soggetto che istituisce il trust e il contenuto delle relative regole;
  2. trustee: persona fisica o giuridica, che diventa l’effettivo proprietario dei beni affidati, di cui ha il potere di amministrarli e gestirli;
  3. beneficiario: uno o più soggetti ai quali verranno assegnati i beni oggetto del trust alla sua scadenza. A volte, i beni non coincideranno con quelli inizialmente conferiti dal disponente, ma saranno il risultato dell’amministrazione del trustee.

A questi soggetti, si può aggiungere il guardiano o protector: un soggetto, scelto dal disponente, che controlla l’operato del trustee.

Questa struttura trilaterale rende il Trust estremamente flessibile, utilizzabile in vari settori e funzionale a perseguire le più diverse finalità.

Quali sono le finalità del trust?

La caratteristica principale dell’istituto risiede nello sdoppiamento del concetto di proprietà, tipico dei Paesi di Common Law: la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest’ultimo unico titolare dei relativi diritti, nonostante i beni restino segregati nel patrimonio del trust e diventino estranei, quindi, al patrimonio sia del disponente che a quello personale del trustee.

Infatti, come accennato nell’introduzione, il Trust può intervenire come mezzo di:

  • protezione, proteggere i beni dai possibili creditori, ma in modo più dettagliato; significa proteggerli da tutti i possibili rischi che potrebbero portare alla perdita di valore dei loro beni direttamente o indirettamente;
  • riservatezza, per evitare l’evidenza della disponibilità personale di beni allo scopo di impedire l’aggressione di terzi, evitare pressioni sui titolari dei beni, affidare istruzioni per la gestione e l’amministrazione di beni a soggetti professionalmente competenti;
  • segregazione dei beni, con lo scopo di separare parte del patrimonio del settlor al fine di sottrarlo all’aggressione dei creditori, sottrarlo alla disponibilità di soggetti non sufficientemente autonomi nelle loro decisioni (esempio disabili, incapaci), mantenerlo unito e proteggerlo dalla disgregazione e ottimizzare la fiscalità;
  • pianificazione, per organizzare e focalizzarsi sulla protezione della ricchezza patrimoniale, con lo scopo di trasferire alle generazioni future e ad evitare eventi negativi e possibili decrementi di valore;
  • governance, per definire e far rispettare le regole che disciplinano i rapporti tra i soci delle società o tra i membri della famiglia per organizzare una miglior gestione del patrimonio e dell’impresa. Il tutto per conservare, sviluppare e tramandare la ricchezza della famiglia attraverso le generazioni, evitando i conflitti e inoltre per assicurare la gestione dell’impresa nella continuità e nell’unità, al riparo da eventi pregiudizievoli personali.

In questo modo, il trust offre soluzioni efficienti per la gestione virtuosa di operazioni che vanno dalla più semplice a quella che, per le sue caratteristiche, presenta le maggiori criticità e gradi di complessità, riservando spesso anche un trattamento in piena neutralità fiscale rispetto ad altre soluzioni comunemente utilizzate.

Sarà, quindi, compito dei professionisti, attraverso un uso corretto dello strumento, a far trarre vantaggio ai loro clienti, per tutelare in modo pieno e soddisfacente interessi e obiettivi non raggiungibili con strumenti tradizionali, illustrando quelle motivazioni che potrebbero portare a concludere che molte realtà/società potrebbero averne bisogno e quindi dire welcome to trust.

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