Transazione fiscale e falcidia del credito IVA

accordo 2

Nella L.F. titolo III all’art. 182-ter nella sezione dedicata al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione è disciplinato l’istituto della transazione fiscale che in sostanza è una transazione effettuata tra contribuente e Amministrazione finanziaria che permette di “falcidiare” cioè pagare in misura ridotta e dilazionare il credito tributario e previdenziale avente sia natura privilegiata sia natura chirografaria.

La disciplina della transazione fiscale deroga alle regole generali di cui all’art. 1965 c.c. ed è sottoposta a diverse interpretazioni giurisprudenziali.

Tipicamente la transazione fiscale viene utilizzata nel concordato preventivo, difatti l’art. 160 L.F. al punto n. 2 dispone che la proposta di concordato può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente sotto la condizione però che vengano rispettate le disposizioni di cui all’art. 182-ter.

E’ proprio l’art. 182-ter L.F. a prevedere che la proposta di transazione fiscale può essere presentata come disposto al comma primo con il piano di concordato preventivo redatto ai sensi dell’art. 160 L.F. o come disposto al comma secondo nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art, 182-bis L.F.

Requisiti oggettivi 

L’art. 182-ter individua quali sono le tipologie di crediti tributari che possono essere oggetto di una transazione fiscale tenendo in considerazione determinati parametri.

In base alla tipologia dell’imposta:

  • i crediti falcidiabili sono solo quelli amministrati dalle agenzie fiscali  compresi i relativi accessori,quindi in base a questa disposizione non possono essere oggetto di transazione fiscale i tributi locali quali ad esempio IMU, TARI, TASI e contravvenzioni stradali;
  • sono esclusi dalla transazione fiscale i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.

In merito al secondo punto in giurisprudenza si discute da qualche anno sulla legittimità della falcidia del credito IVA.

Secondo recente orientamento della Corte Costituzionale la regola dell’infalcidiabilità del credito IVA nel concordato costituirebbe “(…)un’opzione del legislatore interno necessitata dalla peculiare disciplina dell’IVA derivante dalle regole comunitarie(…)” come enunciato nella sentenza n. 225 del 25 luglio 2014, fermamente contrarie alla rinunzia incondizionata da parte degli Stati membri all’accertamento ed alla riscossione dei tributi armonizzati, infatti, come enunciato nella recente sentenza del 7 aprile 2016 della Corte di Giustizia “(…) Di conseguenza, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva IVA non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito IVA attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento”.

Altra sentenza interessante è quella del 27 dicembre 2016 nella quale la Corte di Cassazione a sezioni Unite chiamata in causa per stabilire se la previsione dell’infalcidiabilità del credito IVA di cui all’art. 182 ter L.F. trovi applicazione solo nell’ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale, ovvero anche nell’ipotesi di concordato preventivo proposto senza fare ricorso all’istituto disciplinare dell’art. 182 ter L.F.,  ha sentenziato che “ (…)certo, nel caso di concordato con transazione fiscale l’infacidiabilità del credito IVA non si estenderà anche agli altri crediti privilegiati di rango potiore, che subiranno la falcidia compatibile con i limiti imposti dall’art. 160 comma 2 legge fall. Ma in questo caso il mancato rispetto dell’ordine dei privilegi risulterebbe giustificato da necessario consenso degli altri creditori, anche privilegiati, al cui voto sarebbe sottoposta l’intera proposta di concordato, inclusiva della transazione fiscale.(…)”.

La tesi dell’infalcidiabilità del credito IVA, nel caso però vi sia di mezzo una transazione fiscale, decade anche in quanto è stata apportata una recente modifica alla legge fallimentare, con l’approvazione della Legge di stabilità 2017, infatti,  il legislatore con legge n. 232 del 11 dicembre 2016 all’art. 1, comma 81 ha modificato l’art. 182 ter L.F. consentendo, dal primo gennaio 2017, anche nell’ambito di una Transazione fiscale, la falcidia del credito erariale.

Contenuto della proposta

La proposta transattiva può essere redatta su carta semplice e dovrà essere depositata presso il Tribunale competente ed indirizzata al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate “sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e’ pervenuto l’esito dei controlli automatici nonche’ delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda” e dovrà contenere:

  •          i dati identificativi del contribuente che fa richiesta della transazione;
  •          gli elementi identificativi dell’accordo di ristrutturazione o della procedura di concordato preventivo in corso;
  •          il dettaglio della posizione fiscale del contribuente;
  •          indicazione della proposta trasattiva;
  •          indicazione dei tempi della transazione;
  •          indicazione delle modalità e delle garanzie prestate per il pagamento;
  •          una sintesi del contenuto del piano di concordato o dell’accordo di ristrutturazione.

 

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