Per poter permettere al lettore dell’articolo di comprendere cosa sia e in cosa consista la conversione del pignoramento bisogna dapprima spiegare che cosa sia il pignoramento e quale sia la ragione per chiedere la conversione dello stesso.
Il pignoramento è il primo atto del processo esecutivo (per maggiori informazioni consultare le fasi del processo esecutivo) tramite il quale il creditore chiede all’ufficiale giudiziario di sottoporre a un vincolo di indisponibilità un bene (denaro pignoramento conto corrente; stipendio pignoramento stipendi; crediti pignoramento presso terzi; immobili pignoramento prima casa, o beni mobili quali macchine, macchinari, merce) e, in una procedura innanzi al giudice, procedere alla vendita all’asta del bene pignorato (asta giudiziaria come funziona) onde potersi soddisfare con il ricavato della vendita. Esempio: pignoro un immobile, un appartamento, un quadro, dei mobili di casa e dalla vendita degli stessi si incassano delle somme che vanno a tacitare il diritto di credito del pignorante e, se avanza del denaro, questo va restituito al debitore.
In questo contesto, quindi, il bene pignorato può essere particolarmente importante per il debitore: pensiamo al pignoramento di un appartamento in cui il debitore vive o di un macchinario essenziale per continuare a produrre o, ancora, a della merce che non può più essere venduta.
Quando il bene oggetto di vincolo assume un particolare interesse per il debitore questi può proporre istanza di conversione al Giudice.
PROCEDURA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO
Innanzitutto per proporre istanza di conversione ai sensi dell’art. 495 c.p.c. NON è necessario essere assistiti da un avvocato (anche se è consigliabile).
La concessione della rateizzazione, poi, è subordinata all’esistenza di giustificati motivi.
A norma dell’articolo citato la conversione necessità di un atto (ricorso) con il quale si chiede di sostituire il bene pignorato con del denaro. Tale istanza va depositata in cancelleria esecuzioni (immobiliare se riguarda beni immobili; mobiliare se attiene a beni diversi da immobili) accompagnata da un assegno circolare dell’importo pari ad 1/6 del credito indicato nell’atto di pignoramento e di quelli del creditore intervenuto (maggiorati delle spese, degli interessi).
Prima di compilare l’istanza di conversione e preparare l’assegno è meglio chiedere consiglio ad un legale e, se sforniti, alla cancelleria competente per evitare di commettere errori formali che possano impedire l’accesso a questo istituto (in realtà basta che l’assegno sia errato nell’indicazione dell’importo piuttosto che nel destinatario per comportare il rigetto dell’istanza).
La somma da sostituire al bene pignorato è determinata dal Giudice dell’Esecuzione, sentite le parti in udienza e verificati eventuali acconti già versati, il tutto non oltre gg.30 dal deposito dell’istanza di conversione.
Infatti, una volta ricevuta l’istanza di conversione, il giudice fissa entro 30 giorni, un’udienza durante la quale, determina l’importo complessivamente dovuto e programma l’eventuale rateizzazione (comprensiva degli interessi scalari).
Il giudice rinvia quindi a un’udienza successiva nella quale viene dapprima verificato il buon esito dei versamenti e, poi, viene dichiarata l’estinzione del pignoramento, con cancellazione dello stesso e assegnazione delle somme versate ai creditori.
Riassumendo: la conversione è un diritto del debitore che, per recuperare il possesso del bene pignorato, deposita del denaro come cauzione/acconto e si impegna a versare l’intera somma necessaria a coprire il proprio debito rateizzando l’importo determinato dal Giudice sino ad un massimo di 48 rate, il tutto a discrezione del Giudice dell’Esecuzione.
Facciamo un esempio numerico: poniamo che il creditore procedente (colui che ha pignorato) avesse un credito di €.30.000,00 (sommando credito, spese legali e interessi) e che, nel frattempo, siano intervenuti altri due creditori ciascuno con un credito complessivo di €.15.000,00. Il totale dovuto ammonta ad €.60.000,00. Il debitore dovrà versare un assegno circolare di €.10.000,00 unitamente alla istanza di conversione (€.60.000,00X1/6) e chiedere al Giudice di concedere la massima rateazione su €.50.000,00 rimanenti ottenendo così 48 rate di €.1.041,66 (€.50.000,00/48).
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE ISTANZA
! Attenzione ! L’istanza non è sempre proponibile ma ha un termine ultimo entro quanto farlo: prima che sia disposta la vendita o assegnazione, così inizia l’art.495 c.p.c.
Tale termine coincide con l’udienza di vendita 569 c.p.c. se parliamo di immobili o 530 c.p.c. se parliamo di pignoramento mobiliare.
DECADENZA BENEFICIO DILAZIONE
In ogni caso il comma 5 dell’art.495 c.p.c. prevede che in caso di omissioni dei versamenti anche di una sola rata o ritardi superiori ai gg.30 anche per una sola rata si decada dal beneficio della dilazione. Ciò significa che i creditori posso riprendere l’azione esecutiva e vendere il bene.
Le somme versate sino a quel momento rimangono acquisite alla procedura, e sommate a quelle ottenute dalla vendita all’asta, verranno utilizzate per soddisfare i creditori.
In ogni caso la conversione non può e non deve essere confusa con la riduzione ex art.496 c.p.c.
Le due istanze sono tra loro cumulabili, e l’utilizzo congiunto può far ottimizzare il risultato per il debitore.
CONVERSIONE PIGNORAMENTO E AdER (EQUITALIA)
Tale possibilità, per completezza, esiste anche nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia) (cartella pagamento versamento rateale – Sito web Agenzia Entrate).
Contro i pignoramenti in corso (o più normalmente per prevenirli) la richiesta di una rateizzazione e il versamento della prima rata impedisce la continuazione delle azioni esecutive in essere o l’inizio di provvedimenti esecutivi (pignoramenti) o cautelari (sequestri, blocco veicolo) o iscrizioni di garanzie (ipoteca/pegno).
SUGGERIMENTO
In ogni caso, il consiglio è quello di rivolgersi al vostro avvocato di fiducia per un consiglio più aderente alla vostra situazione specifica.