Il concessionario della riscossione deve provvedere alla notifica della cartella di pagamento al debitore nei confronti del quale si procede entro i termini previsti, a pena di decadenza, dall’art. 25 DPR 602/73, ed in particolare:
a) entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis dpr 600/73, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 DPR 917/86;
b) entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter DPR 600/73;
c) entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’Ufficio.
In questo caso il termine di decadenza è quello entro cui Agenzia delle Entrate Riscossione deve provvedere alla notifica della cartella esattoriale, pena la nullità della stessa.
Diverso invece il termine di prescrizione inerente il diritto a recuperare le imposte non pagate dal Contribuente. Tale termine varia in base alla tipologia di imposta ed è interrotto dalla notifica della cartella esattoriale, la quale si prescriverà nel medesimo termine dell’imposta sottostante.
La questione inerente la prescrizione delle cartelle esattoriali è stata oggetto di un chiarimento definitivo grazie alla sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 23397/2016, la quale ha evidenziato che non esiste un unico termine di prescrizione per le cartelle esattoriali, poiché tale termine dipende dal tipo di tributo o sanzione richiesto al contribuente con la cartella stessa: per ciascuno di questi infatti è previsto un termine diverso.
Dunque, per stabilire quando si prescrive una cartella esattoriale è necessario leggere il dettaglio degli importi indicati all’interno della cartella stessa e risalire a quali imposte o sanzioni essi si riferiscono, con la conseguenza che laddove la cartella contenga la richiesta di pagamento di diverse imposte ciascuna di queste seguirà il proprio termine di prescrizione, con la conseguenza che la cartella sarà prescritta prima per una parte e dopo per l’altra.
In relazione a ciascun singolo tributo, i termini di prescrizione delle cartelle di pagamento sono i seguenti:
- IRPEF, IVA, IRES, IRAP, IMPOSTA DI BOLLO, IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA CATASTALE, CANONE RAI E CONTRIBUTI CAMERA DI COMMERCIO: 10 ANNI;
- IMU, TASI, TARI, CONTRIBUTI INPS, CONTRIBUTI INAIL, MULTE STRADALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE: 5 ANNI.
Nel caso delle imposte, il termine della prescrizione inizia a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto.
Ultima circostanza chiarita dalle Sezioni Unite, nel caso in cui il contribuente proponga opposizione alla cartella esattoriale, ma poi perda la causa, in tal caso, a prescindere dal tipo di tributo portato dalla cartella, la prescrizione è sempre di 10 anni dalla pubblicazione della sentenza, in quanto il titolo è divenuto ormai l’atto giudiziale e non la cartella, secondo il disposto dell’art. 2953 cc.