L’art.14 quinquies dispone che il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14-ter, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l’articolo 10, comma 6. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
- ove non sia stato nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; (si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita’, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Quanto sopra sta a significare che, col decreto di apertura della Liquidazione del patrimonio, le procedure esecutive immobiliari non possono essere instaurate o proseguite.
Ci si domanda che cosa accade nel momento in cui un immobile è già stato venduto all’asta immobiliare ma non è ancora avvenuto il riparto.
Secondo molteplici orientamenti dei diversi Tribunali, la Liquidazione del patrimonio ex art.14 ter L.3/2012 è ammissibile quando la somma ricavata dalla vendita all’asta venga messa nella disponibilità della massa creditoria.
Nel caso in cui la Liquidazione è avvenuta successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione ma prima dell’incasso della somma, il creditore non verrà soddisfatto e la somma verrà versata alla procedura di Liquidazione del Patrimonio. Diversamente, avverrà nel caso in cui la somma sia già stata incassata dal creditore.