SOVRAINDEBITAMENTO: Lavoratore dipendente come debitore incapiente

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Ci si chiede se un soggetto che svolge lavoro dipendente e che abbia una minima capacità di risparmio, possa chiedere la domanda di esdebitazione come debitore incapiente o debba presentare domanda di apertura di Liquidazione controllata.

Secondo quanto disposto dall’art.14 ter che disciplina la Liquidazione del Patrimonio (oggi 268 CCII Liquidazione controllata) “il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27,  comma 2, l’apertura di una procedura  di  liquidazione  controllata  dei  suoi beni”.

Mentre ai sensi dell’art.14 quaterdecies (oggi 283 CCII) “La valutazione di rilevanza di cui  al  comma  1  deve  essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito  e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della  sua  famiglia in misura pari all’assegno sociale aumentato della meta’ moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei  componenti  il  nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

Alla luce di quanto sopra, quindi, con la liquidazione del patrimonio il debitore deve mettere a disposizione i propri beni mentre nel caso di debitore incapiente questo non versa alcunché in procedura in quanto non è in grado di offrire nessun bene.

Per capire se un soggetto è incapiente o meno, l’art.283 CCII prevede un determinato calcolo. Su tale aspetto si è pronunciato il Tribunale di Mantova con sentenza del 22/2/22 il quale ha statuito che “considerato che il ricorrente non può essere ammesso al beneficio di cui all’art.14 quaterdecies della legge n.3/12 atteso che, come ammesso in ricorso, il suo reddito (come sopra determinato anche detratte le spese di mantenimento) risulta superiore al limite di cui all’art.14 quaterdecies co.2 della legge n.3/2012 posto che l’assegno sociale (pari a €.460,28) moltiplicato per tredici mensilità, aumentato della metà e moltiplicato per i parametri di cui alla tabella di cui all’allegato 1 del d.p.c.m. 5-12-203 n.159 corrisponde a €.8.975,46 come indicato dallo stesso istante, limite che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano 26/10/21), deve considerarsi come criterio discretivo per l’ammissione al beneficio”.

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