ESDEBITAZIONE: presupposti e condizioni ostative

esdebitazione incapiente

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza dispone che “L’esdebitazione  consiste  nella  liberazione  dai  debiti  e comporta  la  inesigibilità  dal  debitore   dei   crediti   rimasti insoddisfatti  nell’ambito  di  una   procedura Il debitore è ammesso  al  beneficio  della  liberazione  dai debiti a condizione che: 

  1. non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o  per  delitti  contro  l’economia  pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti  in  connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa,  salvo  che  per  essi  sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento  penale per uno di tali reati o v’è stata applicazione di una  delle  misure di prevenzione di cui al decreto legislativo  6  settembre  2011,  n. 159,  il  beneficio  può  essere  riconosciuto  solo  all’esito  del relativo procedimento; 
  2. non   abbia   distratto   l’attivo   o   esposto   passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo  gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e  del  movimento  degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 
  3. non  abbia  ostacolato  o  rallentato  lo  svolgimento  della procedura e abbia fornito agli  organi  ad  essa  preposti  tutte  le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;  
  4. non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei  cinque  anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione; 
  5. non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte”.

Oltre a quanto sopra, l’art.282 CCII dispone che l’esdebitazione   non   opera   nelle ipotesi   previste dall’articolo 280  nonché  nelle  ipotesi  in  cui  il  debitore  ha determinato la situazione  di  sovraindebitamento  con  colpa  grave, malafede o frode”.

La normativa sul sovraindebitamento non prevede i termini quantitativi, vale a dire in che misura devono essere soddisfatti i creditori in relazione alla totalità affinché il Tribunale possa concedere l’esdebitazione.

Secondo le Sezioni unite n.24214/11 spetta al giudice di merito stabilire con prudente apprezzamento “quando la consistenza dei riparti realizzati consente di affermare che l’entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio sul quale è controversia”. Tale orientamento, lasciando ampio spazio all’apprezzamento di merito del giudice, ha consentito l’individuazione numerica minima  della soglia di soddisfacimento dei creditori. Hanno ottenuto l’esdebitazione anche i sovraindebitati che non hanno appagato completamento i creditori.

In un caso di specie, il Tribunale di Ferrara con sentenza del 26/4/22, si è pronunciato favorevole all’esdebitazione nonostante la procedura di Liquidazione del Patrimonio non avesse soddisfatto tutti i creditori tra cui l’Erario e gli Enti previdenziali.

Il Giudice ha ritenuto che i debiti verso l’Erario e gli Enti previdenziali non sono, in quanto tali, attribuibili a ipotesi di ricorso al credito colposo e sproporzionato alle capacità patrimoniali del debitore; bensì, occorre guardare alla obiettiva adeguatezza delle risorse disponibili a pagare i debiti per tasse e tributi.

La condizione ostativa al riconoscimento dell’esdebitazione si ha nel caso di contrazione volontaria di debiti che trovano la loro causa in un “rapporto obbligatorio civilistico, ragion per cui male si adatta e non è compatibile con l’ipotesi di un indebitamento composto nella stragrande parte di debiti verso l’Erario e gli Enti previdenziali”.

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