Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza dispone che “L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
- non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v’è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all’esito del relativo procedimento;
- non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
- non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte”.
Oltre a quanto sopra, l’art.282 CCII dispone che “l’esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall’articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
La normativa sul sovraindebitamento non prevede i termini quantitativi, vale a dire in che misura devono essere soddisfatti i creditori in relazione alla totalità affinché il Tribunale possa concedere l’esdebitazione.
Secondo le Sezioni unite n.24214/11 spetta al giudice di merito stabilire con prudente apprezzamento “quando la consistenza dei riparti realizzati consente di affermare che l’entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio sul quale è controversia”. Tale orientamento, lasciando ampio spazio all’apprezzamento di merito del giudice, ha consentito l’individuazione numerica minima della soglia di soddisfacimento dei creditori. Hanno ottenuto l’esdebitazione anche i sovraindebitati che non hanno appagato completamento i creditori.
In un caso di specie, il Tribunale di Ferrara con sentenza del 26/4/22, si è pronunciato favorevole all’esdebitazione nonostante la procedura di Liquidazione del Patrimonio non avesse soddisfatto tutti i creditori tra cui l’Erario e gli Enti previdenziali.
Il Giudice ha ritenuto che i debiti verso l’Erario e gli Enti previdenziali non sono, in quanto tali, attribuibili a ipotesi di ricorso al credito colposo e sproporzionato alle capacità patrimoniali del debitore; bensì, occorre guardare alla obiettiva adeguatezza delle risorse disponibili a pagare i debiti per tasse e tributi.
La condizione ostativa al riconoscimento dell’esdebitazione si ha nel caso di contrazione volontaria di debiti che trovano la loro causa in un “rapporto obbligatorio civilistico, ragion per cui male si adatta e non è compatibile con l’ipotesi di un indebitamento composto nella stragrande parte di debiti verso l’Erario e gli Enti previdenziali”.