La cassazione sul danno da perdita parentale. Le tabelle di Roma

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Sempre sul tema di danno da perdita del rapporto parentale si è espressa la Cassazione che con ordinanza del 23 giugno 2022 ha stabilito che, sempre nel rispetto dei principi di uniformità dei giudizi, il danno da perdita del rapporto parentale debba essere soggetto a liquidazione secondo tabelle basate sul sistema a punti che preveda, però, anche una serie di ulteriori indicatori (es. l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza). Non solo, è necessario altresì poter correggere l’importo finale in ragione di particolari situazioni, da valutarsi sulla base del caso concreto.

La vicenda

La vicenda trova origine nella richiesta di risarcimento mossa dai congiunti di un minore a seguito del decesso del medesimo per sinistro stradale.

Il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda e liquidava il danno da perdita parentale €. 200.000,00 per ciascuno dei genitori ed €. 75.000,00 per ciascuna delle sorelle, nonché per danno biologico €. 162.685,74 per ciascuno dei genitori ed €. 45.334,35 per ciascuna delle sorelle.

I congiunti del de cuius proponevano appello alla sentenza per, tra gli altri, due motivi: erronea applicazione delle tabelle e erronea applicazione dei criteri fattuali esaminati dalle tabelle che prevedevano un risarcimento omnicomprensivo per ogni soggetto danneggiato in relazione al rapporto parentale, senza però dar peso all’età dei soggetti e ad altri elementi che potevano incrementare (o diminuire) il grado di sofferenza derivante dalla perdita di un congiunto.

La Corte d’appello riteneva corretta l’applicazione delle Tabelle romane ma si pronunciava favorevole ad una riforma della quantificazione del danno: gli importi liquidati dovevano, infatti, vedersi maggiorati di rivalutazione e interessi.

Per quanto riguarda la lamentata mancanza di personalizzazione del danno biologico, la Corte riteneva che gli attori avevano omesso di specificare quale danno concreto non fosse stato oggetto di pieno ristoro; essendo carenti – quindi – nell’onere probatorio gravante sui medesimi.

La causa proseguiva dinanzi alla Corte di Cassazione che accoglieva parzialmente il ricorso e ribadiva un principio di diritto già espresso in giurisprudenza secondo il quale “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. Come già rilevato dalla Cassazione con sentenza n.10579/2021, le Tabelle milanesi non sembrano assolvere ai requisiti richiesti.

Le Tabelle milanesi, quindi, dovranno ben essere utilizzate per la liquidazione del danno biologico e del danno non patrimoniale ad eccezione del danno da perdita di rapporto parentale. La Corte, in conclusione, enuncia una serie di principi a cui il giudice di merito dovrà attenersi: “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto”; “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.

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