Sovraindebitamento: il compenso del professionista advisor quale credito in prededuzione e soddisfatto prima del riparto

merito creditizio

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, all’art.6, prevede che “Oltre ai crediti cosi’ espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: 

  1. i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; 
  2. i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta  delle misure protettive, nei limiti del  75%  del  credito  accertato  e  a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; 
  3. i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonche’ del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47; 
  4. i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. 

La prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali”.

Con la precedente legge fallimentare si riteneva che i crediti prededucibili necessitavano della specifica istanza di insinuazione al passivo.

Occorre precisare, tuttavia, che la sorte del credito in prededuzione può subire differenti sorti:

  • Per i crediti in cui è sorta la prededuzione e sono inseriti nell’ordinario progetto di riparto, sono saldati unitamente agli altri se:
  1. Il credito è sorto in una procedura minore, poi divenuta fallimento;
  2. Il credito non è liquido, esigibile o è stato contestato e, quindi, è stato accertato nell’ambito del procedimento;

L’attivo disponibile è probabilmente insufficiente per soddisfare integralmente tutti i creditori prededucibili (DIMUNDO, Il sistema della graduazione dei crediti nel concorso, in Fallimento, 2008, 1024)

  • I crediti prededucibili, invece, vengono pagati prima e al di fuori del procedimento di riparto, se ricorrono le seguenti condizioni:
  1. Il credito è sorto nel corso del fallimento o dell’esercizio provvisorio;
  2. Il credito è liquido, esigibile e non contestato per collocazione e per ammontare (anche quanto ci sia stata una contestazione e questa sia stata risolta);
  3. Vi sia un attivo sufficiente a soddisfare integralmente tutti i creditori privilegiati.

Spetterà al Curatore valutare, con un esame prognostico, la ragionevolezza della soddisfazione del credito in un modo o nell’altro, sulla base di aspetti prudenziali e obbiettivi. Il Curatore dovrà verificare che l’attivo sia sufficiente a coprire la liquidazione dei crediti prededucibili al di fuori del riparto, considerando, altresì, le risultanze per programma di liquidazione.

Considerato tutto quanto sopra riportato e l’ultimo comma dell’art.6 CCII, si ritiene che possano essere soddisfatti, prima del riparto, anche i crediti dei professionisti legali e advisor che hanno guidato un soggetto ad accedere a una delle procedure concorsuali di cui al Codice. Questo in quanto gli stessi hanno svolto la propria attività in corso della proceduta.

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