Sovraindebitamento e il debitore incapiente

Debitore incapiente

Il debitore incapiente non deve avere alcun reddito o alcun patrimonio?

Sia l’art.14 quaterdecies della Legge n.3/12 di composizione della crisi da sovraindebitamento che l’art.283 il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza disciplinano la fattispecie del debitore incapiente. Col presente articolo, si cercherà di spiegare quali siano i soggetti che possono essere qualificati come debitori incapienti.

“Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta (…)”. Come si nota, questo primo periodo dell’art.283 CCII – così come la L.3/12 –racchiude la possibilità di esdebitarsi unicamente a favore della persona fisica escludendo, quindi, l’imprenditore, le società e gli enti di qualsiasi forma.

Il medesimo periodo, poi, indica che il debitore incapiente debba essere, altresì, meritevole, vale a dire non deve aver compiuto atti in frode nonché, non devono esserci stati dolo o colpa nella formazione dell’indebitamento (comma 7 art.283 CCII).

In ultimo, la normativa specifica che è debitore incapiente colui che “non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (…)”.

Ci si è posti, quindi, la seguente domanda: è debitore incapiente colui che ha esclusivamente un modico reddito mensile ed è proprietario di un veicolo di poco valore? 

A questa domanda si può rispondere analizzando il secondo comma dell’art.283 CCII – e secondo comma dell’art.14 quaterdecies L.3/12 – il quale statuisce che “la valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo famigliare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n.159”.

A parere della scrivente, la valutazione della possibilità o meno del debitore, di essere in grado di offrire ai creditori un’utilità (denaro o beni), dev’essere effettuata prima del deposito della domanda presso il Tribunale competente.

Per comprendere quale soggetto, il legislatore, ha voluto far rientrare nella definizione del debitore incapiente, si ritiene che debbano essere letti insieme i commi 1 e 2 del CCII. Da un’attenta analisi, si può affermare che la mancanza di utilità diretta e indiretta a favore dei creditori non è direttamente collegata all’assenza di reddito o patrimonio del debitore; anzi, è possibile che il debitore abbia uno stipendio o un veicolo ma, per il residuo valore, questi non siano sufficienti per concedere utilità a favore dei creditori.

Si pensi al caso di un consumatore, lavoratore dipendente, con uno stipendio di €.1.000,00 e proprietario di un veicolo utilizzato per andare al lavoro. Si potrebbe ritenere che:

– il veicolo rimanga intestato al debitore per poter continuare a lavorare (difatti un veicolo di irrilevante valore non coprirebbe neanche le spese di procedura) e che,

– sulla base della primaria valutazione di cui al secondo comma dell’art.283 CCII, il reddito prodotto dal soggetto non sia e non lo sarà neanche in futuro, utile per il soddisfacimento dei creditori.

Tuttavia, rimane sempre salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%.

Infine, sempre il primo comma dell’art.283 CCII e 14 quaterdecies L.3/12 statuisce che non sono utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. 

L’art.283 CCII – così come l’art.14 quaterdecies L.3/21 – indica che la domanda di esdebitazione dev’essere presentata tramite l’OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

  1. l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
  2. l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  3. la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  4. l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende:

  1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  4. la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L’OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

I compensi dell’OCC sono ridotti della metà.

Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall’ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell’articolo 50.

L’OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa

richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

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