Soggetto iscritto all’AIRE può accedere alla procedura di sovraindebitamento?

L’art.9 della legge 3/12 – a cui si riporta l’art14 ter – statuisce che “la proposta di accordo è depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore”.

Il Consumatore, quindi, se vorrà instaurare la procedura di Piano del consumatore o la Liquidazione del Patrimonio dovrà rivolgersi al Tribunale del luogo di residenza. Diversamente, l’imprenditore dovrà depositare l’Accordo o la Liquidazione avanti al tribunale in cui vi è la sede principale la società.

Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina affermano che la sede principale non per forza coincide con il luogo in cui si svolgono principalmente i propri interessi. Pertanto, se i due non coincidono, potrà prevalere il luogo in cui si svolgono prevalentemente gli interessi principali – e non il luogo della sede legale. In tal senso si sono pronunciati il Tribunale di Vicenza con sentenza del 26/11/16 e il Tribunale di Forlì il 27/5/21.

Ci si è chiesti, quindi:

Se un cittadino italiano risiede all’estero ma ha il domicilio in Italia può accedere alla procedura di composizione della crisi?

In una isolata pronuncia (Tribunale di Vicenza del 26/11/16) è stato accolto un ricorso di un cittadino residente all’estero avanti al Tribunale del luogo in cui erano collocati i suoi interessi preminenti, luogo che coincideva con l’ultima residenza italiana e con quella del coniuge che aveva presentato analogo ricorso congiunto. Il Giudice aveva ritenuto che dovesse essere preso in considerazione il luogo in cui vi erano i principali interessi – e non la residenza o la sede legale.

Se, invece, un cittadino italiano risiede all’estero e non ha il domicilio in Italia può accedere alla procedura di composizione della crisi?

Attualmente non vi sono state pronunce in merito. Tuttavia, si potrebbe ritenere che potrebbe essere attribuita una certa competenza al tribunale di ultima residenza del debitore o al luogo in cui venivano svolti i principali interessi – e quindi, dove sono sorti i debiti. Questo perché, escludere il debitore iscritto all’AIRE all’accesso alla procedura di sovraindebitamento sarebbe negativo sia per i suoi creditori – che non verrebbero soddisfatti neanche in minima parte – sia per il debitore che resterebbe per sempre sovraindebitato e non rientrerebbe a far parte dell’economia del Paese.

In ultimo ci si sofferma su una pronuncia del Tribunale di Milano che potrebbe essere di applicazione analogica – in quanto riguarda la competenza in caso di esecuzione forzata per debitore residente all’estero – in quanto afferma “L’art. 26bis, co. 2, c.p.c. (“Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti, è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”) è destinato a disciplinare non la giurisdizione, ma solo la competenza in materia di espropriazione forzata di crediti per cui ove non possa operare tale norma deve ritenersi – sussistendone i presupposti – applicabile la norma di chiusura dell’art. 18, co. 2, c.p.c.

Il Tribunale, quindi, ha disposto che nel caso in cui non possa applicarsi il foro relativo all’espropriazione forzata (art.26 bis) e il convenuto non abbia residenza, domicilio o dimora in Italia, è competente il Giudice del luogo in cui risiede l’attore (art.18 ultimo comma c.p.c). Nel caso del sovraindebitamento sarebbe competente, quindi, il tribunale del luogo in cui risiede il creditore o comunque, si ritiene il luogo in cui sono sorte le obbligazioni (art.20 c.p.c.).

Si rimane quindi, in attesa di sapere come il Legislatore e i Tribunali disciplineranno tale fattispecie.

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