Società fallita e sovraindebitamento del socio illimitatamente responsabile

crisi aziendale

Il presente articolo sorge da una problematica riguardante la possibilità o meno del socio illimitatamente responsabile di una società fallibile, all’accesso alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ex L.3/12.

Per quanto riguarda le procedure di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e Piano del Consumatore, il socio illimitatamente responsabile può accedere alle predette due procedure. 

In merito alla Liquidazione del Patrimonio, vi sono due differenti orientamenti. 

Secondo l’orientamento maggioritario il socio illimitatamente responsabile può accedere alla Liquidazione del Patrimonio se la società non è assoggettabile a fallimento, di modo che la Liquidazione del Patrimonio sia l’unica liquidazione concorsale possibile.

In una fattispecie, un socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo fallita, chiedeva di accedere alla Liquidazione del Patrimonio. Con due sentenze del 10.2.2020 e del 15.10.2020 il Tribunale di Rimini rigettava la predetta richiesta sostenendo che “una volta dichiarato il fallimento della s.n.c., i creditori della stessa dovranno essere soddisfatti prima col ricavato della vendita dei beni sociali, poi con il ricavato della vendita dei beni di tutti i soci illimitatamente responsabili, i quali verrebbero dichiarati falliti in estensione, in concorso peraltro con i creditori personali di ciascuno”.

Di diverso avviso è il Tribunale di Lecco il quale ha affermato che, partendo dal disposto di cui all’art.2288 c.c. la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto della società. Quest’ultima normativa è dettata per la società semplice ma, applicabile per analogia, alla società in nome collettivo ex art.2293 c.c. e alla società in accomandita semplice ex art.2315 c.c. (Cass. n.3863/20 e n.2015/5449).

Il socio illimitatamente responsabile di società fallibile, a seguito della apertura della Liquidazione del patrimonio, verrebbe ritenuto escluso di diritto dall’ente senza comportare un pregiudizio alle ragioni dei creditori sociali, che potranno partecipare nella liquidazione del patrimonio del socio – concorrendo con i creditori particolari di questi – dopo aver escusso il patrimonio sociale, ovvero dopo aver determinato l’apertura del fallimento sociale.

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