Cognome materno o paterno?

Dovri genitori verso i figli

La Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.

In attesa del deposito della sentenza, si evince che siano state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Nello specifico la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (Roma, 1950, ratificata nel 1955, modificata da protocolli aggiuntivi tra cui l’ultimo entrato in vigore nel 2010), c.d. CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).

La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.

Il minore è un componente familiare dotato di peculiari diritti, i quali sono tutelati dall’ottica garantista adottata sistematicamente dal legislatore, nazionale e sovranazionale.

Al fine di poter meglio analizzare la figura del minore nei molteplici aspetti che lo riguardano, è essenziale definirlo quale soggetto dotato di propria identità giuridica, capace di non rendersi estraneo ai traffici giuridici del tessuto sociale, ma anzi, di alimentarli ed oggi, anche influenzarli, orientarli, specificarli.

Sarà ora premura del legislatore interpretare e codificare gli aggiornamenti normativi alla luce della recente sentenza della Corte.

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