Ristrutturazione dei debiti del consumatore anche in caso di presenza di debiti imprenditoriali

composizione della crisi da sovraindebitamento

Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 20/10/22 ha affermato che è possibile per il debitore, ex imprenditore, possa accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Nel caso di specie, i debiti – in capo a due coniugi – erano composti sia da mutuo ipotecario acceso per l’acquisto della casa in cui viveva il nucleo familiare che da debiti imprenditoriali sorti per una società, ormai cancellata dal Registro Imprese da più di un anno.

La procedura, quindi, veniva instaurata per l’intera famiglia e riguardava debiti di origine parzialmente in comune.

È noto che secondo l’art.66 CCII Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, puo’

proporre ai creditori un piano di  ristrutturazione  dei  debiti  che indichi in modo specifico tempi e modalita’ per superare la crisi  da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo’  prevedere il soddisfacimento, anche parziale ((e differenziato)),  dei  crediti

in qualsiasi forma. 

Per consumatore si intende colui che abbia contratto debiti di natura non imprenditoriale.

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza dispongono all’art.66 che “I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.

Quando uno dei debitori non e’ un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo” vale a dire il concordato minore.

Nonostante l’ultimo comma del predetto articolo dispone che debba essere utilizzata la procedura di concordato minore – procedura per il debitore imprenditore – il Tribunale di Reggio Emilia ha permesso al nucleo familiare di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il giudice, dopo aver valutato il piano con durata di 12 anni, ha ritenuto che questo fosse di migliore convenienza rispetto alla Liquidazione controllata. Tale valutazione si fonda sul fatto che veniva proposto un pagamento non inferiore alla somma che poteva essere incassata nell’ipotesi di vendita coattiva dell’immobile.

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.