Rinuncia del piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti del consumatore)

ristrutturazione debiti

Secondo l’art.67 CCII che disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti del consumatore “Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, puo’ proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita’ per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”. 

L’art.70 CCII, invece, dispone che “Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili,

dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori”. 

Con la procedura di ristrutturazione dei debiti (Piano del Consumatore ex Legge n.3/12), il debitore propone ai creditori un proprio piano per ripagare, in tutto o in parte, i propri debiti. Il debitore indicherà, quindi, la somma o il patrimonio di cui può disporre a favore dei creditori, modalità e tempistiche per il soddisfacimento dei crediti.

Tuttavia, può capitare che il debitore, in pendenza della proposta, cambi idea e voglia rinunciare alla procedura.

Ci si chiede se il debitore che propone un accordo, rimane vincolato alla proposta o meno.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Tribunale di La Spezia, sentenza del 11/8/22), all’accordo di ristrutturazione è un atto formalmente processuale avente contenuto sostanziale di atto negoziale ed in specie di atto giuridico unilaterale ex art. 1324 c.c. volto alla composizione della situazione di crisi od insolvenza del debitore, ma improduttivo di effetti vincolanti per il proponente.

Alla luce di quanto sopra, il debitore può rinunciare all’accordo fino alla data dell’omologazione del Giudice. La proposta non può essere identificata quale proposta contrattuale difatti, risulta irrilevante l’eventuale consenso o dissenso manifestato dai creditori rispetto al contenuto.

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