Premessa
Ai sensi dell’art.8 della L. 24 dell’8 marzo 2017, l’azione civile in cui viene domandato il risarcimento del danno da colpa medica deve essere preceduto, a pena di inammissibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventiva (ex art.696 bis c.p.c.) o, in alternativa, dal procedimento di mediazione.
Sono soggette a tale obbligo tutte le azioni in tema di risarcimento da responsabilità in ambito sanitario, sia che esse siano rivolte alla struttura sanitaria, al medico esercente la professione, al sanitario o alla compagnia assicurativa (della struttura o del professionista).
La differenza tra i procedimenti
Sia la mediazione che l’ATP mirano a finalità conciliative così da evitare un numero eccessivo di domande giudiziali.
- La mediazione è un metodo di risoluzione delle controversie in via stragiudiziale che si svolge dinanzi ad un mediatore. Il ruolo del mediatore, generalmente, è quello di addivenire ad una soluzione bonaria che possa essere condivisa dalle parti. La durata della mediazione è di circa 3 mesi
- L’ATP, invece, è un vero procedimento giurisdizionale che si svolge dinanzi ad un ausiliario nominato dal Giudice. La Consulenza tecnica si fonda su una specifica perizia proveniente dall’esperto (medico legale) che potrà venire utilizzata nel giudizio vero e proprio. Permette, in sostanza, alle parti di conoscere in via anticipata il risultato della perizia e, quindi, di conoscere in via anticipata il possibile esito della causa di merito (ciò solo in relazione, ovviamente, alle mere condizioni di fatto. Restano escluse le possibili contestazioni ed eccezioni di diritto). La durata dell’ATP è maggiore rispetto alla mediazione, è – infatti – di circa 6 mesi nonché più gravosa in termini economici per la parte ricorrente.
L’accertamento tecnico preventivo
Il procedimento per ATP deve essere introdotto con ricorso contenete l’esposizione sommaria dei fatti e della domanda cui la consulenza è finalizzata.
Il procedimento è volto ad esperire una CTU prima del processo, con funzione di anticipazione dell’argomentazione di prova in relazione al momento in cui si entra in possesso della valutazione medico legale.
È la stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 87/2021 a precisare l’importanza di tale procedimento che “è finalizzato non solo alla definizione in via conciliativa della controversia, ma anche di anticipare un segmento istruttorio fondamentale per la risoluzione di alcune cause come quelle in tema di responsabilità sanitaria”.
È quindi chiaro che la scelta tra procedimento di mediazione e ATP debba basarsi su considerazioni di opportunità; nel caso in cui non vi siano particolari contestazioni ed eccezioni di diritto e, quindi, quando la controversia riguardi principalmente i fatti, gli eventi, o – come generalmente accade – la sussistenza o meno del nesso di causalità, appare forse più conveniente avvalersi del procedimento di ATP.
La valutazione medico legale potrà fornire un giudizio tecnico sulla correttezza della scelta terapeutica, sulla corretta esecuzione dell’intervento, sul rispetto delle linee guida da parte del sanitario, sulla completezza del consenso informato ecc., insomma tutti elementi che devono necessariamente venire analizzati da un esperto del settore.
Il procedimento
All’udienza di comparizione il Giudice nominerà il Consulente tecnico, formulerà i quesiti cui tale consulente dovrà rispondere, fisserà udienza per il conferimento dell’incarico e fisserà la data di inizio delle operazioni peritali.
È importante precisare che è necessaria ed obbligatoria la partecipazione di tutte le parti, comprese le compagnie assicurative che – peraltro – sono altresì obbligate a formulare un’offerta risarcitoria o, in alternativa, a specificare i motivi per cui la stessa non viene formulata.
Solitamente l’incarico viene affidato ad un collegio formato da uno o più medici legali iscritti nell’apposito albo dei consulenti nonché uno o più specialisti nel settore medico oggetto di controversia (es. se si tratta di un caso relativo all’ambito ortopedico, sarà certamente nominato un medico legale che, però, si avvarrà delle competenze del chirurgo ortopedico).
Il consulente, prima di depositare la propria relazione tecnica, dovrà provvedere ad un tentativo di conciliazione: generalmente le parti vengono preventivamente informate delle risultanze dell’accertamento tecnico (di solito attraverso la trasmissione della bozza di relazione) e, sulla base di tali risultanze, potranno addivenire o meno ad una conciliazione.
Se viene raggiunto l’accordo il consulente provvederà a redigere idoneo verbale che, poi, il giudice omologherà attribuendone efficacia esecutiva.
In conclusione, l’ATP prevede la nomina di un consulente tecnico d’ufficio che viene incaricato di formare idonea perizia con cui accertare, in via preliminare, l’eventuale responsabilità medica e quantificare il danno subito.
Tale strumento permette di avere una cognizione anticipata del possibile esito del giudizio di merito e, eventualmente, di consentire una conciliazione tra le parti con una spesa certamente inferiore a quella che si dovrebbe sostenere in un giudizio ordinario.