La tari e lo sconto in caso di mancato servizio di raccolta rifiuti

La TARI, tassa sui rifiuti, è stata introdotta dall’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013, cosiddetta legge di stabilità  2014 ed ha sostituito le precedenti TIA (tariffa di igiene ambientale), TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).

La TARI è la tassa destinata a sostenere i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque detenga o possieda a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. 

La TARI è dovuta per chi possiede o detiene a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani ex art. 1, comma 641 della legge n. 147 del 2013. 

Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali ex dell’art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva sono escluse dalla TARI.

La tassa sui rifiuti deve essere pagata da chiunque detiene o possiede, a qualsiasi titolo, un immobile idoneo a creare rifiuti urbani, con la precisazione che, in caso di più detentori o possessori, gli stessi rispondono solidalmente del pagamento dell’unica obbligazione tributaria ex art. 1 c. 641 Legge 147/2013.

Nell’ipotesi in cui un immobile è stato concesso in locazione, il soggetto tenuto al pagamento della TARI è il conduttore, salvo che si tratti di locazione transitoria. Per i casi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ai sensi dell’art. 1 c. 643 Legge 147/2013 precisa che la TARI sia dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree che sia al contempo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento.

 

SCONTO IN CASO DI MANCATO SERVIZIO

Nel caso in cui il Comune non svolge il servizio di raccolta rifiuti in maniera regolare, il contribuente ha diritto ad una agevolazione sull’imposta fino al 40%. La percentuale viene determinata in base alla distanza dalla residenza del contribuente al primo punto di raccolta.

A stabilirlo è la sentenza della Cassazione che ha accolto le richieste del ricorrente a cui è stato chiesto il pagamento della TARI, nonostante il mancato servizio di raccolta presso la sua sede da parte del Comune. 

Con l’ordinanza n. 19767/2020, la Corte ha concluso che il tributo è stato ridotto di almeno del 40%, chiarendo che “la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta.”

Con l’art.1 comma 656 e 657, della legge n. 147/2013, “la Tari è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente. Mentre, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita“.

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