Tra gli strumenti messi ha disposizione dal legislatore per risolvere la crisi d’impresa si ha il concordato preventivo. Esso è una procedura concorsuale per mezzo della quale il debitore in stato di insolvenza o crisi può evitare il fallimento.
Con le riforme emanate negli anni il concordato preventivo è stato disciplinato sempre più nell’ottica di salvaguardare la continuità aziendale in modo da accrescere gli effetti dello stesso sulla protezione del patrimonio.
Lo scopo principale del proporre un concordato preventivo è quello di predisporre un piano da presentare ai creditori per riuscire, poi, a trovare un accordo con i creditori, utile alla ristrutturazione dell’impresa.
I requisiti soggettivi per essere ammessi al concordato sono:
- avere la qualifica di imprenditore commerciale;
- trovarsi in uno stato di crisi o di insolvenza.
Gli organi interessati in una procedura concordataria sono:
- Il tribunale fallimentare, il quale ha il compito di giudicare in merito ad ammissione alla procedura, eventuale dichiarazione di fallimento, omologazione del concordato, annullamento del concordato, risoluzione del concordato, reclami sui provvedimenti del giudice delegato, provvedimenti riguardanti il commissario giudiziale.
- Il Giudice delegato, il quale ha il compito di risolvere le controversie, presenziare e dirigere l’adunanza dei creditori, autorizzare gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, istruire il giudizio di omologa, promuovere la dichiarazione di eventuale fallimento.
- Il commissario giudiziale, il quale ha il compito di verificare l’elenco dei creditori e debitori, vigilare sul patrimonio del debitore, convocare i creditori, esprimere parere motivato sull’omologazione, vigilare sull’adempimento del concordato una volta che quest’ultimo sia stato omologato.
- L’Assemblea dei creditori.
Quali sono i principali effetti del concordato per il debitore e i creditori?
Effetti del concordato per il debitore
Il debitore ammesso al concordato preventivo mantiene l’amministrazione del suo patrimonio e può esercitare l’attività dell’impresa sotto il controllo di un commissario giudiziale.
Tuttavia, per quegli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione il debitore è tenuto a chiedere preventiva autorizzazione al giudice delegato.
Gli effetti per il creditore
Il creditore non può iniziare o proseguire azioni esecutiva e cautelari in modo individuale contro il debitore sin dalla data di presentazione della domanda e fino alla omologa del concordato e non possono essere considerate efficaci le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono il deposito del ricorso.