OIC 34 – Nuovo principio contabile sui ricavi

contabilità

L’Organismo italiano della Contabilità OIC ha divulgato la bozza in merito al nuovo principio contabile n. 34 relativo ai ricavi. 

Il nuovo modello prende il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile n. 15, riferito ai crediti, e svolge un ruolo importante e funzionale sulle problematiche applicative.

L’Organismo Italiano Contabilità ha redatto un principio dettagliato per la rilevazione di un valore nella voce “A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico.

Escluse dall’ambito di applicazione del nuovo principio rimangono:

  • le transazioni che secondo l’OIC 12 sono classificate nella voce “A5 – Altri ricavi e proventi”;
  • i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione di cui all’OIC 23;
  • le transazioni che non hanno finalità commerciale.

La novità principale è data dall’introduzione di tecniche contabili per identificare e valorizzare le “unità elementari di contabilizzazione”. L’OIC 34 prevede le seguenti fasi per la rilevazione del ricavo:

  1. determinazione del prezzo complessivo del contratto;
  2. identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione;
  3. valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione 
  4. rilevazione dei ricavi.

Dalla bozza dell’OIC 34 emerge l’obiettivo di agevolare il redattore del bilancio nella rilevazione dei ricavi derivanti da contratti complessi, vale a dire contratti che prevedono più unità elementari di contabilizzazione, prevedendo l’introduzione di un approccio procedurale. Nel caso di contratti semplici, sempre secondo la bozza non sarà necessario svolgere tutte le valutazioni previste. 

  • Determinazione del prezzo complessivo del contratto

La bozza di principio prevede il “Raggruppamento dei contratti”, specificando che un gruppo di contratti può essere trattato come un singolo contratto quando quest’ultimi sono negoziati contemporaneamente con lo stesso consumatore e quando si verifichi una delle seguenti condizioni: 

  • quando il gruppo di contratti viene negoziato in modo unito con un unico obiettivo commerciale ed esiste apposita documentazione a supporto; 
  • quando il prezzo del contratto dipende dai prezzi o dalle prestazioni degli altri contratti.

Diventa di fondamentale importanza, in questa prima fase, la determinazione del prezzo complessivo del contratto, il quale deve indicare separatamente, se presente, la valorizzazione delle componenti variabili dello stesso, eventuali corrispettivi al cliente e, se applicabile, l’effetto di attualizzazione se i termini di pagamento sono oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale.

  • Identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione

Successivamente bisogna considerare separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che con il contratto sono accordate col cliente. La segmentazione del contratto diventa necessaria in quanto da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente. In aggiunta, la bozza del OIC 34 segnala che il redattore del bilancio non deve procedere alla divisione delle singole unità elementari di contabilizzazione quando i servizi o beni previsti nel contratto sono integrati tra di loro o quando una o più prestazioni previste dal contratto non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente.

  • Valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione

Non appena sono state individuate le unità elementari di contabilizzazione è opportuno procedere alla valorizzazione di ciascuna di esse allocando il prezzo complessivo del contratto a ciascuna unità elementare di contabilizzazione identificata.

  • Rilevazione dei ricavi

In ultima istanza, una volta effettuata la valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione si procede alla rilevazione dei ricavi, a seconda che si tratti di vendita beni o di prestazioni di servizi.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, la bozza di principio prevede che i ricavi siano rilevati in base allo stato di avanzamento se il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita e se l’ammontare del ricavo di competenza può essere attendibilmente quantificato.  La bozza di principio chiarisce inoltre che, qualora la società non possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio prestato è indicato a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.

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