Obbligo vaccinale per i sanitari. La questione alla Corte Costituzionale

Obbligo vaccinale per i sanitari.

La questione

Con Ordinanza del 22/3/2022 n.351, il Consiglio di Giustizia Amministrativa riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’imposizione dell’obbligo vaccinale nei confronti del personale esercente la professione sanitaria e il conseguente effetto sospensivo della professione in caso di inadempimento di detto obbligo (questione questa di cui all’art.4, co. 1 e 2, del Decreto Legge n.44/2021, poi convertito in Legge n.76/2021).

La questione di legittimità è stata sollevata in riferimento alla previsione di legge di cui sopra nella parte in cui imponeva, appunto, l’obbligo vaccinale in capo al sanitario e, in caso di inadempimento, prevedeva la sospensione del medesimo dall’esercizio della professione.

Veniva paventato, sul punto, un contrasto con quanto espresso dagli articoli 3,4,32,33,34 e 97 della Costituzione.

I motivi

Il contrasto di cui sopra muoveva dal fatto che i) i possibili eventi avversi, ii) lo scarso coinvolgimento dei medici di base nel triage prevaccinale, iii) l’insufficienza della terapia di vigilanza farmacologica e iv) la carenza di accertamenti nella fase pre triage e di test di positività al Covid, non permettevano di esaudire quella condizione di legittimità di un vaccino obbligatorio (in considerazione delle evidenze scientifiche attuali in merito ai vaccini), posta dalla Corte Costituzionale, solo se venga previsto che il vaccino stesso non incida in maniera negativa sulla salute del soggetto obbligato, ad eccezione delle conseguenze o eventi avversi “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”.

Le altre questioni sollevate riguardavano, poi, l’omessa previsione dell’esclusione dalla sottoscrizione di idoneo consenso informato per i trattamenti sanitari obbligatori e l’omessa esclusione dell’onere di sottoscrizione del medesimo consenso per le vaccinazioni obbligatorie.

Secondo il Consiglio non v’era rispetto di quei parametri costituzionali necessari per la valutazione della legittimità dell’obbligo vaccinale.

In buona sostanza non si era pervenuti ad una prova circa il vantaggio per la salute che deve essere superiore al danno per il singolo, ma nemmeno in merito all’assenza di rischio (ossia un rischio inesistente o rientrante in un margine di tollerabilità). Ancora, non v’era altresì prova che il numero (ad oggi indeterminato) di dosi vaccinali non andasse ad aumentare gli effetti collaterali dei farmaci e nemmeno prova dell’applicazione delle misure precauzionali in fase di trage prevaccinale e di misure di farmacovigilanza in fase postvaccinale.

Le norme costituzionali asseritamente violate

Ci si chiede, quindi, si vi sia una violazione di alcune previsioni costituzionali: artt. 3 e 4, art. 21, art. 32, artt. 33 e 34 e art.97.  

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