Mutamento delle condizioni economiche del nucleo famigliare in pendenza di nomina del gestore della crisi

Crisi da sovraindebitamento

Secondo la Legge sul sovraindebitamento n.3/12 il debitore deve presentare una serie di documenti in modo da far comprendere quali sia la situazione reddituale, economica e patrimoniale sua e della propria famiglia.

Difatti, l’art.9 della normativa, relativa alla procedura di accordo di composizione statuisce che “Unitamente alla proposta devono essere depositati l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano,  nonché  l’elenco  delle   spese   correnti   necessarie   al sostentamento suo e della  sua  famiglia,  previa  indicazione  della composizione del nucleo familiare  corredata  del  certificato  dello stato di famiglia. Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente   a dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale”.

Non solo la normativa sull’accordo di composizione prevede il deposito della predetta documentazione ma, altresì, l’art.14 ter secondo comma il quale statuisce che: “La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3”. 

Pertanto, il debitore dovrà fornire tutta la documentazione necessaria per la ricostruzione economica della famiglia, i costi che la medesima sostiene per il fabbisogno famigliare e i redditi percepiti da ciascun membro familiare.

Ci si chiede, quindi, cosa accade nel caso in cui, una volta avuto accesso alla procedura, ci sia un cambio della situazione economica, reddituale o addirittura patrimoniale (ad es. nel caso in cui il debitore ottiene una promozione al lavoro o un’eredità o perde il lavoro).

In tali ipotesi, il debitore dovrà segnalare il proprio cambio di condizioni all’OCC in modo che quest’ultimo controlli le modifiche avvenute – attraverso la necessaria documentazione – e provveda ad apportare eventuali rinnovi alla procedura (quale ad esempio diminuire o aumentare l’eventuale somma che viene versata dal debitore a favore della procedura).

In conclusione, dal momento che la procedura di sovraindebitamento è sorte in funzione di “aiutare” il debitore ma anche soddisfare i creditori, la stessa viene aggiornata in base agli eventuali cambiamenti che può avere la situazione economica del debitore.

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