Secondo quanto disposto dall’art.282 I comma CCII “Per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere”.
L’esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall’articolo 280 nonche’ nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 e’ comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 124; il termine per proporre reclamo e’ di trenta giorni.
Secondo il Tribunale di Padova, con sentenza del 20/10/22 l’esdebitazione può esserci, in ogni caso, non prima che siano decorsi 3 anni dall’apertura. In pendenza di tale periodo, i crediti di massa continuano ad essere esigibili
E ancora, il Tribunale dispone che la Liquidazione controllata deve avere una durata minima di 3 anni proprio perché, considerata la predetta esigibilità dei crediti, il debitore se tornerebbe in “bonis”, potrebbe essere soggetto a soddisfare i creditori che non lo sono stati in pendenza della procedura concorsuale ex art.2740 c.c. Difatti, quest’ultimo articolo dispone che Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Per converso, facendo coincidere la durata “minima” della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l’esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell’attivo appreso alla procedura, cosicchè, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni. (Astorre Mancini).
Pertanto, il sovraindebitato, solo in seguito alla esdebitazione, non continuerà a inserire nella procedura i beni quali quote di reddito che verranno versate unicamente fino alla dichiarazione di esdebitazione ex art.282 CCII.
Occorre, infine, considerare che per il debitore incapiente, l’esdebitazione opera in maniera differente in quanto la stessa avviene immediatamente, col decreto che dichiara l’apertura della procedura. Infatti, ai sensi dell’art.283 CCII VII comma “Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2”.