Liquidazione controllata: durata della procedura e effetti esdebitatori

liquidazione controllata

Secondo quanto disposto dall’art.282 I comma CCII “Per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di   chiusura   o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro  delle imprese su richiesta del  cancelliere”. 

L’esdebitazione   non   opera   nelle   ipotesi   previste dall’articolo 280  nonche’  nelle  ipotesi  in  cui  il  debitore  ha determinato la situazione  di  sovraindebitamento  con  colpa  grave, malafede o frode. Il provvedimento di cui al comma 1 o  il  provvedimento  con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui  al comma 2 e’ comunicato  al  pubblico  ministero,  ai  creditori  e  al debitore, i quali possono proporre  reclamo  ai  sensi  dell’articolo 124; il termine per proporre reclamo e’ di trenta giorni.

Secondo il Tribunale di Padova, con sentenza del 20/10/22 l’esdebitazione può esserci, in ogni caso, non prima che siano decorsi 3 anni dall’apertura. In pendenza di tale periodo, i crediti di massa continuano ad essere esigibili 

E ancora, il Tribunale dispone che la Liquidazione controllata deve avere una durata minima di 3 anni proprio perché, considerata la predetta esigibilità dei crediti, il debitore se tornerebbe in “bonis”, potrebbe essere soggetto a soddisfare i creditori che non lo sono stati in pendenza della procedura concorsuale ex art.2740 c.c. Difatti, quest’ultimo articolo dispone che Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 

Per converso, facendo coincidere la durata “minima” della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l’esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell’attivo appreso alla procedura, cosicchè, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni. (Astorre Mancini).

Pertanto, il sovraindebitato, solo in seguito alla esdebitazione, non continuerà a inserire nella procedura i beni quali quote di reddito che verranno versate unicamente fino alla dichiarazione di esdebitazione ex art.282 CCII.

Occorre, infine, considerare che per il debitore incapiente, l’esdebitazione opera in maniera differente in quanto la stessa avviene immediatamente, col decreto che dichiara l’apertura della procedura. Infatti, ai sensi dell’art.283 CCII VII comma “Il giudice, assunte le informazioni ritenute  utili,  valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza  di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa  grave  nella  formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare,  a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione  annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2”.

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