L’esdebitazione e la riabilitazione del reato di bancarotta

bancarotta

Il Codice della Crisi d’Impresa stabilisce che l’esdebitazione  consiste  nella  liberazione  dai  debiti  e comporta  la  inesigibilità  dal  debitore   dei   crediti   rimasti insoddisfatti  nell’ambito  di  una   procedura   di   liquidazione giudiziale o di  liquidazione  controllataCon  l’esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e  di  decadenza  collegate all’apertura della liquidazione giudiziale.

Inoltre, il Codice all’art.280 stabilisce le condizioni per cui il debitore può esdebitarsi:

“Il debitore è ammesso  al  beneficio  della  liberazione  dai debiti a condizione che: 

  1. non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o  per  delitti  contro  l’economia  pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti  in  connessione con l’esercizio dell’attivita’ d’impresa,  salvo  che  per  essi  sia intervenuta la riabilitazione. Se e’ in corso il procedimento  penale per uno di tali reati o v’e’ stata applicazione di una  delle  misure di prevenzione di cui al decreto legislativo  6  settembre  2011,  n. 159,  il  beneficio  puo’  essere  riconosciuto  solo  all’esito  del relativo procedimento; 
  2. non   abbia   distratto   l’attivo   o   esposto   passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo  gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e  del  movimento  degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 
  3. non  abbia  ostacolato  o  rallentato  lo  svolgimento  della procedura e abbia fornito agli  organi  ad  essa  preposti  tutte  le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; 
  4. non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei  cinque  anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione; 
  5. non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte”. 

Il Codice della Crisi, inoltre, indica che non possono essere esdebitati coloro che hanno determinato la situazione  di  sovraindebitamento  con  colpa grave, malafede o frode (art.282 II comma). 

Soffermandosi sulla fattispecie di condanna di bancarotta fraudolenta, ci si chiede se il soggetto possa ottenere il beneficio dell’esdebitazione o meno.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, “il fallito condannato per uno dei reati in questione, pur avendo ottenuto la riabilitazione, non potrebbe mai essere ammesso al beneficio se i medesimi fatti integranti la fattispecie delittuosa per la quale è stato a suo tempo imputato dovessero essere autonomamente valutati, quali condizioni ostative all’esdebitazione, ai sensi del n.5 cit.”. (…) “le norme in esame si pongano fra loro in rapporto di alternatività, con la conseguenza che, una volta che sia intervenuta la riabilitazione, le condotte tipizzanti il reato per il quale il fallito ha riportato la condanna, non più preclusive dell’accesso al beneficio ai sensi del n.6, non possono nuovamente essere tenute in considerazione, e condurre al rigetto della domanda, sotto il diverso profilo del n.5”. 

In conclusione, il giudice concorsuale potrà autonomamente valutare se procedere o meno all’esdebitazione del soggetto, potendo riservarsi di escludere le condotte che non sono rientrate nel provvedimento di riabilitazione. 

decidere o meno di esdebitare il soggetto anche se vi sia stata una riabilitazione 

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