Il Codice della Crisi d’Impresa stabilisce che l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l’esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale.
Inoltre, il Codice all’art.280 stabilisce le condizioni per cui il debitore può esdebitarsi:
“Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
- non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attivita’ d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se e’ in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v’e’ stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio puo’ essere riconosciuto solo all’esito del relativo procedimento;
- non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
- non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte”.
Il Codice della Crisi, inoltre, indica che non possono essere esdebitati coloro che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art.282 II comma).
Soffermandosi sulla fattispecie di condanna di bancarotta fraudolenta, ci si chiede se il soggetto possa ottenere il beneficio dell’esdebitazione o meno.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, “il fallito condannato per uno dei reati in questione, pur avendo ottenuto la riabilitazione, non potrebbe mai essere ammesso al beneficio se i medesimi fatti integranti la fattispecie delittuosa per la quale è stato a suo tempo imputato dovessero essere autonomamente valutati, quali condizioni ostative all’esdebitazione, ai sensi del n.5 cit.”. (…) “le norme in esame si pongano fra loro in rapporto di alternatività, con la conseguenza che, una volta che sia intervenuta la riabilitazione, le condotte tipizzanti il reato per il quale il fallito ha riportato la condanna, non più preclusive dell’accesso al beneficio ai sensi del n.6, non possono nuovamente essere tenute in considerazione, e condurre al rigetto della domanda, sotto il diverso profilo del n.5”.
In conclusione, il giudice concorsuale potrà autonomamente valutare se procedere o meno all’esdebitazione del soggetto, potendo riservarsi di escludere le condotte che non sono rientrate nel provvedimento di riabilitazione.
decidere o meno di esdebitare il soggetto anche se vi sia stata una riabilitazione