Il consenso informato non giustifica l’errore medico

Responsabilità sanitaria

Premessa

Il consenso informato è la manifestazione di volontà che il paziente esprime liberamente in ordine ad un trattamento sanitario. È noto che il consenso debba essere attuale, espresso dal paziente liberamente, previa comunicazione tu tutti i rischi, i possibili ed attendibili benefici, le terapie alternative e tutte le altre informazioni utili e che possa essere revocato o modificato in ogni momento.

Il consenso informato è un diritto del paziente che trova il suo fondamento nella Costituzione e, in particolare, negli artt.2, 13 e 32.

Senza corretta acquisizione del consenso informato, l’operatore sanitario e la struttura non possono compiere (almeno come regola generale che può essere derogata in casi specifici) alcun trattamento o intervento sul paziente.

Vi sarà violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente nel caso in cui il sanitario abbia omesso di informare adeguatamente il paziente in ordine alle possibili conseguenze, positive e negative, del trattamento/intervento e in ordine ai differenti trattamenti/interventi praticabili. Non rileva, in tema di violazione del consenso informato, il buon esito del trattamento sanitario posto in essere in quanto, come è noto, il diritto alla salute è diverso ed autonomo rispetto al diritto all’autodeterminazione. 

Nella prassi medica, il consenso viene espresso dal paziente sia verbalmente che per iscritto, mediante la sottoscrizione di appositi moduli predisposti dalle strutture sanitarie per ogni specifico trattamento o intervento. È vero però che, in generale, anche quando siano previsti dei moduli specifici, il medico deve essere parte attiva nell’attività di illustrazione – al paziente – di tutti i rischi e i benefici di un determinato trattamento e deve rendersi disponibile, in prima persona, per qualsivoglia dubbio o chiarimento. 

Tribunale di Teramo – sentenza del 22 ottobre 2021 

Il Giudice territoriale, con la sentenza sopra nominata, si è espresso in materia di consenso informato in relazione al quesito secondo cui la specifica previsione di un evento avverso all’interno del consenso informato possa giustificare l’operato del sanitario e, in particolare, l’errore medico.

La risposta al quesito deve, necessariamente, essere negativa.

Il Tribunale veniva adito da un paziente che lamentava i danni subiti in seguito a determinati interventi chirurgici ma, con l’occasione, si esprimeva anche in tema di consenso informato.

Il Giudice precisava che la responsabilità del medico per condotta imperita non può escludersi o, comunque, non può essere superata dall’avvenuta sottoscrizione, da parte del paziente, di un consenso informato in cui veniva riportato specificamente l’evento avverso che poi si era in concreto verificato.

Ciò perché il consenso informato è volto, come sopra detto, a fornire al paziente una completa informazione in merito ai rischi del trattamento sanitario, ai risultati positivi che possono essere attesi in relazione alle specifiche tecniche mediche del momento, ai differenti trattamenti che potrebbero essere effettuati in vece di quello proposto (anche in questo caso con esplicita identificazione dei rischi e dei benefici attesi) ecc. il consenso informato non ha, invece, la funzione di escludere la responsabilità del sanitario in ordine alla propria condotta che deve sempre essere caratterizzata da perizia, diligenza e prudenza. Nel caso in cui si verifichi un evento avverso dovuto ad una condotta (attiva o omissiva) del personale sanitario o della struttura, a nulla rileva che lo specifico evento avverso fosse indicato nel consenso informato, in quanto – nel caso in cui l’operatore sanitario avesse agito correttamente – quell’evento non si sarebbe verificato.

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