Reato di maltrattamenti: cane alla catena.

Nel precedente articolo, ci siamo occupati di un generale inquadramento costituzionale in materia di benessere animale nonché citato la regolamentazione regionale lombarda in materia di cani alla catena. In questo secondo articolo si vuol introdurre il reato di maltrattamento degli animali, previsto nel codice penale, precisamente all’art.544 ter. 

La Cassazione riferisce che si configura reato di maltrattamenti mediante la condotta di chi –  benchè non sia proprietario dell’animale –  lo tenga in condizioni incompatibili con le sue caratteristiche.

In questo caso, queste condizioni incompatibili sarebbero tenere legate l’animale con una catena di poco più di un metro, in un piccolo spazio esposto per molte ore al sole, senza né cibo né acqua. Vi sono delle situazioni, come detto prima fortuite, in cui legare un cane non è reato: quando quest’ultimo può raggiungere il giaciglio, il cibo e se, soprattutto, viene portato a passeggiare o lasciato libero almeno una volta al giorno. Sul punto si faccia però riferimento alle leggi regionali, che prevedono sanzioni per il mantenimento dei cani, o animali in genere, per mantenimento di cani alla catena, che potrebbe non configurare reato di maltrattamenti, ma comunque essere amministrativamente sanzionabile.

Per evitare di incorrere nel reato oggetto del presente articolo, è necessario garantire un riparo in caso di mal tempo, per proteggersi dal sole e la sua “cuccia” deve essere chiusa su tre lati.

Un altro caso in cui quest’azione non viene considerata reato di maltrattamento è quando la catena è abbastanza lunga da permettergli ampi movimenti: dovrebbe essere lunga almeno 4 o 5 metri.

Deve sempre essere rispettato il numero minimo di ore giornaliere in cui il cane deve essere liberato, senza catene, affinché possa passeggiare: come detto prima, è assolutamente necessario che l’animale da compagnia abbia questo momento di passeggio. La regola è dettata da Comune a Comune, però, in linea di massimo, le ore di libertà devono essere almeno dalle 4 alle 10 ore giornaliere (in casi di uso di box o recinti, gli stessi devono essere di almeno 8 metri quadrati).

Nel momento in cui non si dovessero presentare tutte le condizioni scritte nel paragrafo precedente, si starebbe commettendo reato. Citando la Cassazione: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.”

Reato di maltrattamenti: cane alla catena.

Nel precedente articolo, ci siamo occupati di un generale inquadramento costituzionale in materia di benessere animale nonché citato la regolamentazione regionale lombarda in materia di cani alla catena. In questo secondo articolo si vuol introdurre il reato di maltrattamento degli animali, previsto nel codice penale, precisamente all’art.544 ter. 

La Cassazione riferisce che si configura reato di maltrattamenti mediante la condotta di chi –  benchè non sia proprietario dell’animale –  lo tenga in condizioni incompatibili con le sue caratteristiche.

In questo caso, queste condizioni incompatibili sarebbero tenere legate l’animale con una catena di poco più di un metro, in un piccolo spazio esposto per molte ore al sole, senza né cibo né acqua. Vi sono delle situazioni, come detto prima fortuite, in cui legare un cane non è reato: quando quest’ultimo può raggiungere il giaciglio, il cibo e se, soprattutto, viene portato a passeggiare o lasciato libero almeno una volta al giorno. Sul punto si faccia però riferimento alle leggi regionali, che prevedono sanzioni per il mantenimento dei cani, o animali in genere, per mantenimento di cani alla catena, che potrebbe non configurare reato di maltrattamenti, ma comunque essere amministrativamente sanzionabile.

Per evitare di incorrere nel reato oggetto del presente articolo, è necessario garantire un riparo in caso di mal tempo, per proteggersi dal sole e la sua “cuccia” deve essere chiusa su tre lati.

Un altro caso in cui quest’azione non viene considerata reato di maltrattamento è quando la catena è abbastanza lunga da permettergli ampi movimenti: dovrebbe essere lunga almeno 4 o 5 metri.

Deve sempre essere rispettato il numero minimo di ore giornaliere in cui il cane deve essere liberato, senza catene, affinché possa passeggiare: come detto prima, è assolutamente necessario che l’animale da compagnia abbia questo momento di passeggio. La regola è dettata da Comune a Comune, però, in linea di massimo, le ore di libertà devono essere almeno dalle 4 alle 10 ore giornaliere (in casi di uso di box o recinti, gli stessi devono essere di almeno 8 metri quadrati).

Nel momento in cui non si dovessero presentare tutte le condizioni scritte nel paragrafo precedente, si starebbe commettendo reato. Citando la Cassazione: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.”

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