Le moratorie a favore delle vittime di estorsione e di usura

I differenti benefici derivanti dal Fondo di solidarietà di cui alla legge 23/2/99 n.44

Legge 23 febbraio 1999, n. 44 contenente Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1999) ha previsto un aumento dei benefici a favore delle vittime del reato di usura o estorsione nonché, un inasprimento delle sanzioni civili e penali per chi lo commette.

Quali benefici prevede il Fondo?

La Legge prevede che per i soggetti danneggiati sia elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subiti, indicando limiti e condizioni.

Quali sono i soggetti che possono beneficiare del fondo?

L’elargizione è concessa agli esercenti:

  • un’attività imprenditoriale
  • commerciale,
  • artigianale o comunque economica,
  • una libera arte o professione

che subiscono:

  • un danno a beni mobili o immobili,
  • ovvero lesioni personali,
  • ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata,

il tutto in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

Il Fondo prevede ulteriori benefici?

L’articolo 20, commi 1-4, della legge n. 44/1999 stabilisce ulteriori benefici cui possono accedere:

a) i soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge n.44 cit., ovvero (art. 20, comma 6) coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché coloro che abbiano richiesto l’elargizione prevista dall’articolo 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

In particolare, sulla base del disposto normativo in esame, in favore di tali soggetti:

– i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, possono essere prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni (art. 20, comma 1);

– i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali possono essere prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni (art. 20, comma 2);

– i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo possono essere altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1 (art. 20, comma 3);

– l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate possono essere sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 (art. 20, comma 4).

Laddove sopraggiunga sentenza penale irrevocabile, o sentenza esecutiva, che accerti l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici, gli effetti previsti torneranno ad essere nuovamente regolati dalle norme ordinarie (art. 20, comma 5).

b) a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione (prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8) ed in merito a:

  • sospensione dei termini per adempimenti amministrativi:

I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni (art. 20, c.1).

I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni (art. 20, c.2).

  • sospensione dei termini sostanziali e processuali

I termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo, sono sospesi per la durata di trecento giorni (art. 20, c.3).

  • sospensione dei termini processi esecutivi

L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate possono essere sospesi per la durata di trecento giorni (art. 20, co. 4).

Infine, si precisa, che ai fini dell’ottenimento del beneficio sospensivo è necessario:

  • che il termine (da sospendere o prorogare) ricada entro un anno dall’evento lesivo;
  • che il soggetto beneficiario abbia presentato la domanda di elargizione nei modi indicati dall’art. 13 della legge citata,
  • che vi sia stato il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica (20 c. 7).

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