LA VALUTAZIONE DEI TITOLI IN MAGAZZINO CON IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO
In un intervento del 29 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito posto da una società sulla corretta valutazione fiscale dei titoli di debito, che dal 1° gennaio 2016 devono essere valutati con il criterio del costo ammortizzato.
L’Agenzia delle Entrate, colla risoluzione 10/E, spiega che per valutare correttamente i titoli di magazzino, si utilizza dal 1° gennaio 2016 il nuovo criterio del costo ammortizzato, ma che lo stesso ha rilevanza fiscale solo per i titoli acquisiti a partire da quella data.
Invece, per i titoli acquistati in data precedente, continuano ad applicarsi le previgenti regole fiscali.
Da questo cambio di valutazione scaturisce la necessità per le aziende, che hanno acquistato titoli sia prima che dopo il 1° gennaio 2016, di gestire due regole fiscali differenti, generando un doppio binario per i titoli in portafoglio, in modo da evitare errori di tassazione.
CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO
Nello IAS 39 il costo ammortizzato di un’attività/passività finanziaria è definito come “il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.
Il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato per la valutazione dei crediti e dei debiti da tutte le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, con esercizio finanziario dal 1° gennaio 2016.
Sono esonerati dall’applicazione del costo ammortizzato:
- le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata a norma dell’articolo 2435-bis c.c.;
- le micro-imprese, introdotte anch’esse dal D.Lgs 139/2015 e disciplinate dall’articolo 2435-ter c.c., che definisce micro-imprese le società non quotate che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5.
- crediti/debiti già esistenti che non abbiano esaurito tutti i loro effetti alla data del 1° gennaio 2016.
- tutte le imprese, se gli effetti dell’utilizzo di tale criterio sono irrilevanti in bilancio.
L’Agenzia delle Entrate, colla Risoluzione 10/2018 del 29 gennaio 2018, ha fornito chiarimenti sulla disciplina IRES per la valutazione dei titoli di debito con il criterio del costo ammortizzato. Per capire il chiarimento è necessario analizzare la situazione della società istante:
- è nata dalla fusione avente efficacia giuridica e fiscale dal 1° gennaio 2016;
- possiede titoli di debito, derivanti dalle società fuse;
- nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (primo bilancio post fusione), ha adottato il criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e la valutazione dei titoli di debito;
- ha provveduto a rideterminare al costo ammortizzato il valore di tutti i titoli di debito in suo possesso al 31 dicembre 2016 e, quindi, anche ai titoli ereditati dalle società fuse.
La Società ha utilizzato il nuovo criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei titoli di debito acquistati dal 2016 e anche per i titoli acquisiti ante 2016 dalle società fuse. Nel caso in esame l’adozione del criterio del costo ammortizzato anche ai titoli acquisiti ante 2016 determinerebbe una tassazione anomala delle componenti reddituali dei medesimi titoli che hanno già avuto rilevanza fiscale nei periodi d’imposta precedenti al 2016, in ragione della differente rilevazione contabile. Di conseguenza, in presenza di un magazzino valutato contabilmente in maniera univoca con il criterio del costo ammortizzato, ai fini fiscali gli effetti reddituali e patrimoniali sono assoggettati a due differenti regimi:
- la disciplina fiscale previgente, per i titoli acquisiti in data anteriore al 1° gennaio 2016 e ancora in possesso della Società negli esercizi successivi;
- il recepimento del criterio del costo ammortizzato, per i titoli acquisiti a partire dal 1° gennaio 2016.
Infatti, in presenza di due differenti regimi fiscali occorre stabilire se le vendite effettuate dal 2016 riducono il magazzino titoli assoggettato alle precedenti regole (ossia quelle ante 2016) ovvero quello assoggettato al nuovo criterio del costo ammortizzato.
La risoluzione ha spiegato che il criterio corretto da adottare è quello proporzionale dell’attribuzione delle vendite ai due magazzini dei titoli.
Pertanto, occorre attribuire la vendita dei titoli, in ciascun periodo d’imposta, in base al rapporto proporzionale tra l’ammontare dei titoli giacenti in ciascun dei due magazzini fiscali (ante e post 2016) e l’ammontare complessivo dei medesimi titoli posseduti dalla società.