L’appalto e il subappalto. Le caratteristiche

accordo - composizione negoziata

Premessa e definizione 

L’appalto è una tipologia di contratto – prevista dall’art.1655 c.c. – con cui un soggetto (detto committente) affida ad un altro (detto appaltatore) il compimento di un’opera (es. costruire un edificio) o lo svolgimento di un servizio (es. pulire uno stabilimento) verso un corrispettivo in denaro.

Appalti privati o pubblici

Negli APPALTI PUBBLICI la scelta dell’appaltatore deve avvenire attraverso apposite procedure di selezione per evitare discriminazioni o “corsie preferenziali”. Tali procedure di aggiudicazione vengono utilizzate non solo quando il committente è una pubblica amministrazione o un ente pubblico ma in tutti quei casi in cui l’aggiudicazione di un appalto dipenda da un organismo di diritto pubblico: la nozione è quindi più ampia rispetto alla semplice Pubblica Amministrazione.

Oggi la materia è regolata dal D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Nell’APPALTO PRIVATO, invece, la negoziazione tra le parti non soggiace alla disciplina vincolante dei bandi.

L’appaltatore provvede, in autonomia e con la propria discrezionalità, ad organizzare tutti i mezzi necessari per l’esecuzione del contratto.

Da ciò deriva che l’appaltatore debba essere necessariamente un imprenditore: proprio questo aspetto è rilevante nel distinguere l’appalto dal contratto di lavoro autonomo in cui l’opera o il servizio possono essere eseguiti con il lavoro prevalentemente proprio del professionista senza la necessità di appositi complessi produttivi. L’appaltatore, invece, deve impiegare capitale ed organizzare i fattori della produzione, quindi assume un rischio maggiore.

Gli elementi caratterizzanti

L’OGGETTO dell’appalto si definisce solitamente progetto e deve essere determinato o determinabile: il committente dovrà fornire specifiche indicazione all’appaltatore che, peraltro, ha diritto di pretendere che siano apportate delle modifiche al progetto iniziale se ciò è necessario per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte.

Il CORRISPETTIVO è determinato a forfait (per tutta l’opera nel suo complesso) oppure a misura (es. al metro quadro). Se per varie ragioni aumenta o diminuisce il prezzo di determinati materiali o della mano d’opera e ciò comporta una variazione superiore a 1/10 del prezzo complessivo, le parti avranno diritto ad una revisione del prezzo ma solo per quella parte che supera il decimo. Inoltre, se durante l’esecuzione l’opera si mostra più gravosa del previsto per cause non previste dalle parti, l’appaltatore avrà diritto al compenso ulteriore.

È importante precisare che il committente ha sempre diritto di controllare l’andamento dei lavori e, al termine, ha il diritto di verificare l’opera compiuta: operazione detta COLLAUDO. Si noti che se il committente non effettua la verifica, l’opera si considera accettata.

Si evidenzino le GARANZIE (art.1668 c.c.) che deve fornire l’appaltatore: l’appaltatore è tenuto a garantire il committente per eventuali difformità o vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o vizi erano da lui conosciuti o conoscibili. Se, invece, i vizi erano occulti, il committente dovrà denunciarli entro il termine di 60 giorni dalla scoperta.

Il committente avrà diritto a pretendere che l’appaltatore rimuova vizi e difformità oppure che il prezzo venga ri-concordato e diminuito proporzionalmente.

Se, però, i vizi e le difformità sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente potrà richiedere la risoluzione del contratto.

Il subappalto

Molto spesso le opere d’appalto costituiscono opere complesse e, pertanto, l’esecuzione di alcuni lavori può essere affidata ad un terzo soggetto. Accade, quindi, che l’appaltatore – previa autorizzazione del committente – affidi l’esecuzione di alcune opere ad un subappaltatore. Si tratta di veri e propri contratti nuovi in cui l’appaltatore diventa committente e al subappaltatore verranno applicate (quale regola generale) tutte le norme applicabili all’appaltatore.

Solitamente viene utilizzata la clausola if and when (il subcommittente pagherà il corrispettivo al subappaltatore solo quando verrà lui stesso pagato dal committente originario): in sostanza si trasferisce al subappaltatore il rischio per l’insolvenza o il ritardo del committente.

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.