Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa definisce lo stato di crisi e d’insolvenza stabilendo che, in caso di esito negativo della composizione assistita della crisi, si possono aprire differenti strade, tra cui la Liquidazione Giudiziale ex art.121 CCII.
Il nuovo Codice indica i due presupposti necessari per poter accedere alla Liquidazione Giudiziale:
Il presupposto soggettivo:
la Liquidazione giudiziale si applica all’imprenditore commerciale: “imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attivita’ commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o societa’ pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”.
Restano escluse le imprese minori e le aziende agricole.
Il Codice afferma che restano escluse dalla Liquidazione Giudiziale le imprese minori che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
- un attivo patrimoniale non superiore a € 300.000,00 annui, nei tre esercizi antecedenti al deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
- ricavi complessivi non superiori a € 200.000,00 annui, nei tre esercizi antecedenti al deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
- l’ammontare di debiti non superiore a € 150.000,00.
Il presupposto oggettivo:
il requisito oggettivo per poter aderire alla Liquidazione Giudiziale è l’esistenza dello stato di insolvenza – che è differente rispetto allo stato di crisi – il quale si manifesta con “inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” ex art.2 comma 1.
Una volta che il debitore è in Liquidazione Giudiziale, il creditore come deve presentare l’insinuazione al passivo?
La domanda di insinuazione al passivo deve contenere:
- tutti i documenti utili a comprovare il credito (fatture, riconoscimenti di debito, titoli giudiziari, corrispondenza, lavoro eseguito);
- l’indicazione della natura del credito (es. credito artigiano, professionale) con l’indicazione di richiesta al privilegio o al chirografo;
La domanda di ammissione va proposta con ricorso che deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
Più precisamente il ricorso contiene ex art.201 CCII:
l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell’istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall’accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 230, comma 1;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l’ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d’ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del comma 3. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito è considerato chirografario.
Quanto sopra esposto non indica che il ricorso debba essere scritto in maniera complessa ma è sufficiente che vengano indicati, anche schematicamente e sinteticamente i dati dai quale si desume la natura e il titolo del credito. Di tal senso anche la Corte di Cassazione il quale afferma “in tema di formazione dello stato passivo, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda può essere sintetica, purché ne sia assicurata chiarezza ed intelligibilità, assumendo rilevanza anche le complessive indicazioni contenute nell’atto processuale e nei documenti ad esso allegati” (Cass. ordinanza n.22080 del 14/9/19).