La separazione personale dei coniugi: Tipologie ed effetti

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Premessa

La separazione personale dei coniugi differisce dal divorzio perché non comporta la cessazione degli effetti giuridici del matrimonio. È vista come una situazione transitoria in cui cessa l’obbligo di convivenza mentre altri obblighi (es. assistenza, collaborazione e sostegno economico) vengono disciplinati diversamente.

Separazione giudiziale e consensuale

La separazione legale può essere:

  1. GIUDIZIALE: è consentito a ciascun coniuge richiedere la separazione quando non vi è più la volontà di proseguire la convivenza (il codice è più preciso, indica come motivi: convivenza intollerabile / tale da recare pregiudizio all’educazione della prole. La giurisprudenza, però, è diventata sempre più morbida lasciando libero spazio alla volontà dei coniugi indipendentemente dal motivo).

La domanda di separazione viene attivata con ricorso dinanzi al Tribunale del luogo di ultima residenza comune (in mancanza del luogo ove ha residenza il convenuto).

Alla prima udienza le parti dovranno comparire personalmente davanti al Presidente del Tribunale; in questa udienza il Giudice tenterà la conciliazione.

Se non è possibile conciliare il Giudice emetterà sentenza in cui: verrà stabilito l’affidamento dei figli e la collocazione prevalente dei medesimi, assegnerà la casa familiare (generalmente la casa viene affidata al genitore collocatario), preciserà le disposizioni relative al regime di visita del genitore non collocatario e dell’assegno di contributo al mantenimento dei figli, se sussistono i presupposti potrà disporre un assegno di mantenimento a beneficio di uno dei due coniugi.

In alcuni casi il Giudice potrebbe disporre la separazione con addebito (solo se ne è stata fatta richiesta): la pronuncia ha natura sanzionatoria nei confronti del coniuge che ha violato i doveri matrimoniali e da tale violazione si è determinata la crisi coniugale che ha portato alla separazione.

  1. CONSENSUALE: sono i coniugi che esprimono il proprio reciproco consenso alla separazione e formano un accordo sulle condizioni della propria separazione. Il contenuto del predetto accordo viene recepito dal giudice mediante il decreto di omologa. Anche questo procedimento inizia con la proposizione della domanda con ricorso, il Giudice fisserà l’udienza di comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione. Nel caso in cui vi siano figli e gli accordi presentati dai coniugi non rispecchino l’interesse di questi ultimi, il Giudice può proporre soluzioni alternative. A quel punto vi sarà l’omologa da parte del Tribunale previo parere positivo da parte del PM. 

Gli effetti della separazione personale dei coniugi

Vediamo ora gli EFFETTI della separazione:

  • Cessazione obbligo di convivenza e di tutte le forme di assistenza che presuppongono la convivenza;
  • Attenuazione obbligo di fedeltà;
  • Scioglimento della comunione legale dei beni;
  • Cessazione della presunzione di paternità.

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