La controversa natura giuridica dei bitcoin

La controversa natura giuridica dei bitcoin

L’inquadramento dogmatico dei bitcoin stante la loro natura giuridica controversa.

Sebbene la definizione comunemente data dei bitcoin sia di “monete virtuali” e l’appartenenza di essi alla più ampia e generale categoria delle cryptovalute sia indiscutibile, altrettanto non può dirsi con riferimento all’inquadramento dogmatico e alla natura giuridica dei bitcoin. Nell’analisi del fenomeno è bene porsi la domanda: i bitcoin sono davvero monete? 

Qual e’ il significato di bitcoin?

Come già anticipato in introduzione, il bitcoin è una cryptovaluta ideata nel 2008 e generata nell’anno successivo da uno o più hacker conosciuti con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto. Non esiste un corrispettivo “fisico” della suddetta cryptovaluta, ma viene prodotta, custodita, distribuita e scambiata esclusivamente attraverso elaboratori elettronici. I bitcoin sono indipendenti da qualsiasi autorità pubblica centrale, si parla infatti del decentramento quale loro connotato tipico e sono generati automaticamente nel sistema ogni 10 minuti (con la previsione di fermarsi al raggiungimento dei 21 milioni di bitcoin). 

Guardando all’etimologia della parola, dall’inglese, bitcoin letteralmente significa “moneta basata sul bit” (il bit è l’unità di misura di calcolo informatico). Il documento della Banca Centrale Europea, dal titolo “Virtual Currency Schemes – a further analisys” del Febbraio 2015, ne riporta una prima definizione compiuta: “La valuta virtuale può essere definita come una rappresentazione digitale di valore, non emanata da una banca centrale, istituto di credito che può essere utilizzata come un’alternativa alla moneta”. 

Due teorie a confronto

Procedendo nell’intento di provare a fornire una risposta alla domanda introduttiva “i bitcoin sono monete?”, risulta utile tenere in considerazione 2 teorie: la teoria economica e la teoria statalista. 

La prima tesi si concentra sulle 3 funzioni che tradizionalmente identificano una moneta in quanto tale e ne attua il confronto di compatibilità con il sistema dei bitcoin. In particolare, si prendano in considerazione le funzioni di: 

  1. Unità di conto: moneta come strumento di misurazione del valore dei beni o servizi. Prendendo come esempio gli euro, essi sono estremamente fungibili, possono essere scambiati uno con l’altro senza particolari difficoltà, mentre i bitcoin, pure fungibili, si caratterizzano (come del resto tutte le cryptovalute) per la loro volatilità, che dunque non rende tali strumenti idonei a soddisfare questa prima funzione.
  2. Mezzo di scambio: potenzialmente i bitcoin potrebbero essere utilizzati per l’acquisto di beni o servizi, ma solo in presenza di determinate condizioni, le quali, al momento, non possono essere soddisfatte a causa della bassa accettazione e diffusione tra il pubblico di questi strumenti. 
  3. Riserva di valore: una moneta può essere facilmente conservata anche per consentire dilatazione dei pagamenti, con i bitcoin non c’è certezza della conservazione nel tempo del loro potere di acquisto. 

Seguendo ora la teoria statalista, si evince come nessuno Stato abbia riconosciuto il bitcoin come moneta avente corso legale o forzoso nel proprio ordinamento giuridico, tale per cui un pagamento in bitcoin non ha effetto liberatorio del debitore, salvo previo accordo con il creditore circa l’utilizzo di tale strumento.

In definitiva…

In virtù delle considerazioni svolte fino a questo momento, è indubbio che il fenomeno giuridico dei bitcoin possieda caratteristiche peculiari tali da sfuggire a un preciso inquadramento tra le numerose categorie dogmatiche che strutturano l’attuale sistema bancario e finanziario. 

Pertanto, dall’analisi effettuata i bitcoin sono un oggetto interamente digitale (nascono, vivono e sono custodite elettronicamente), che non ha un controvalore nell’economia reale, salvo il caso in cui queste valute non siano accettate come mezzo di scambio.  Riprendendo nuovamente una nozione elaborata dalla Banca Centrale Europea in materia, è possibile dare una definizione di bitcoin come risorsa o attività di tipo speculativo, in altri termini qualcosa su cui si può scommettere per ottenere eventualmente un profitto, ma con il rischio di perdere l’interno investimento effettuato.

Resta, dunque, ancora incerta la natura giuridica di questi strumenti virtuali, anche a causa della mancanza di una loro disciplina uniforme e generalmente riconosciuta. 

Infine, volendo dare un’impronta di carattere evolutivo e propositivo a questo contributo, sicuramente i bitcoin, come più in generale le cryptovalute, costituiscono una nuova opportunità per gli utenti e una nuova sfida per gli intermediari finanziari tradizionali che risultano essere esposti anche alla concorrenza delle piattaforme digitali.

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