La procedura di composizione negoziata

accordo - composizione negoziata

La procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi (artt.2-17DL118/2021) è una procedura nuova, introdotta nel mese di ottobre 2021 e che ancora non sta avendo molto successo in quanto è “sperimentale”. È una procedura negoziale e stragiudiziale il cui scopo è consentire all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di risanare l’impresa attraverso l’aiuto di un esperto indipendente.

NEGOZIALE: dichiarazione di volontà di più parti con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti 

STRAGIUDIZIALE: procedura che avviene al di fuori di un giudizio, un procedimento avanti ad un’autorità giuridica

Imprenditore ve ne parlo tra un attimo

Risanare: l’imprenditore di una impresa in crisi – quindi con uno squilibrio patrimoniale, economico finanziario – deve ritenere che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa

esperto indipendente: un professionista con esperienza nella ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa ed indipendente cioè che non abbia alcun tipo di legale con l’impresa in crisi.

Caratteristiche:

volontaria, informatizzata, dovrebbe essere celere e ispirata a principi di economicità.

Scopo e secondi fini:

La composizione negoziata può essere utilizzata per molteplici scopi:

–  Aiutare l’impresa;

  • Evitare il fallimento,
  • Evitare il concordato preventivo;
  • Evitare reati fallimentare;
  • Misure protettive;
  • Concordato semplificato

Presupposti

Presupposto soggettivo: possono accedere alla procedura di composizione negoziata (artt. 2 c. 1 e 13 c. 1 DL 118/2021) :

  • l’impresa commerciale Èimprenditore commerciale (art. 2195 c.c.) chi esercita un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi.

Secondo il codice civile (art. 2083 c.c.) sono piccoli imprenditori:

  • i coltivatori diretti del fondo;
  • gli artigiani;
  • i piccoli commercianti;
  • coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
  • l’impresa agricola.

Presupposti oggettivi : l’impresa può accedere alla procedura se sussistono i due seguenti presupposti oggettivi (art. 2 c. 1 DL 118/2021) :

  1. essa si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza;
  2. la situazione è tale per cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa

LA PROCEDURA

L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

L’esperto viene definito in diversi modi:

Facilitatore Negoziatore Agevolatore indipendente Mediatore – negoziatore.

Art. 2, co. 2, d.l. 118/2021 

L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1 (L’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile l’insolvenza ndr.), anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. 

 

non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. 

Chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata.

Soggetto terzo rispetto a tutte le parti

L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. 

Nell’espletamento dell’incarico di cui all’articolo 2, comma 2, può chiedere all’imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legale , non legati all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale .

Come dicevo prima, l’istanza di nomina di un esperto, dev’essere presentata avanti alla camera di commercio CCIAA. È stata istituita una piattaforma telematica.

Sulla piattaforma telematica sono disponibili:

  1. una lista di controllo particolareggiata (check list)

adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento,

  • un test pratico

per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, 

  • il protocollo di conduzione della composizione negoziata

Reca la declinazione operativa delle prescrizioni normative contenute nel decreto-legge; esso, inoltre, recepisce le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi, pertanto, come buone prassi e non come precetti assoluti.

Il contenuto del protocollo riguarda 15 punti:

  1. Verifica dell’indipendenza e accettazione dell’incarico
  2. Verifica del test pratico della ragionevole perseguibilità del risanamento
  3. La presenza di un gruppo di imprese
  4. Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check list
  5. Analisi delle linee di intervento
  6. Indicazioni operative in caso di misure protettive o cautelari
  7. La gestione dell’impresa in pendenza della composizione negoziata
  8. Svolgimento delle trattative
  9. Formulazione delle proposte dell’imprenditore e delle parti interessate
  10. Parere dell’esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili
  11. Rinegoziazione dei contratti
  12. Cessione dell’azienda
  13. Stima della liquidazione dell’intero patrimonio
  14. Conclusione dell’incarico e relazione finale dell’esperto
  15. Imprese sotto-soglia

 

1 FASE DI RISANAMENTO

L’esperto (dopo avere esaminato la documentazione depositata ed accettato l’incarico ndr) convoca senza indugio l’imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento dell’impresa sulla base della richiesta e delle informazioni assunte anche presso l’organo di controllo ed il revisore legale; 

Se l’esperto ravvisa, diversamente dall’imprenditore, anche a seguito dei primi confronti con i creditori, la presenza di uno stato di insolvenza, questo non necessariamente gli impedisce di avviare la composizione negoziata. Occorre però che l’esperto reputi che vi siano concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere ritenute praticabili, l’apertura delle trattative

  • qualora l’esperto reputi che il risanamento possa avere luogo in via indiretta attraverso la cessione dell’azienda o di rami di essa, dovrà tener conto delle concrete manifestazioni di interesse eventualmente ricevute dall’imprenditore o da terzi, delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili pur in assenza degli effetti dell’articolo 2560, secondo comma, del codice civile; 
  • In qualunque momento, nel corso dello svolgimento dell’incarico, l’esperto ravvisi che non sussista o che sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento dell’impresa, anche in via indiretta attraverso la cessione dell’azienda o di suoi rami, redige una relazione (che costituisce titolo per l’archiviazione ndr), che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all’imprenditore; in caso di misure protettive e cautelari la trasmette al tribunale, affinché questo possa pronunciarsi sulla conferma degli effetti e in ogni caso dichiararne la cessazione 

 

Verifiche preliminari più opportune 

  • eventuale pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza; 
  • la richiesta di misure protettive o cautelari a norma dell’art. 6 dl 118/2021;
  • la richiesta di sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446, 2447, 2482bis, 2482ter, 2484 e 2545 duodecies;
  • il numero dei dipendenti (che, se superiore a 15 unità, imporrà di tenere conto delle iniziative da assumere ai sensi dell’art. 4, comma 8); la normativa prevede che siano informati i sindacati e che vi siano incontri con gli stessi nonché un riassunto della procedura che si vuole affrontare. Il tutto con il vincolo di riservatezza.
  • la presenza o meno del DURC;
  • l’appartenenza ad un gruppo di imprese;
  • la verifica se l’impresa è sotto o sopra soglia ex art.1 l.f.:

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino

il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data  di  deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attivita’ se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo  non

superiore ad euro trecentomila

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei  tre  esercizi antecedenti  la  data  di  deposito  dell’istanza  di  fallimento   o dall’inizio dell’attivita’ se di durata inferiore, ricavi  lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti  non  superiore ad euro cinquecentomila

 

2 FASE

ANALISI DELLA COERENZA DEL PIANO DI RISANAMENTO CON LA CHECKLIST

È consigliabile intraprendere il percorso di risanamento presentandosi già la redazione di un piano.

Le risposte alle domande contenute nella check list costituiscono le indicazioni operative per la redazione del piano. 

In ogni caso occorre che lo rediga, in tempi brevi, nel corso della composizione negoziata per individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi. 

 

Il piano di risanamento, redatto dall’imprenditore prima o durante la composizione negoziata, è sottoposto ad una analisi di coerenza da parte dell’esperto sulla base della check-list di cui alla Sezione II. 

  • A tal fine, l’esperto, oltre alle informazioni previste nella check-list, può richiedere all’imprenditore, al suo organo di controllo e al revisore legale, quando in carica, ogni informazione che ritenga utile o necessaria. A tal fine egli ricorda all’imprenditore che ha il dovere di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente.
  • Ove l’esperto ravvisi carenze o incongruenze della situazione contabile di partenza e del piano di risanamento che è necessario correggere, segnalerà all’imprenditore l’esigenza che l’intervento correttivo avvenga in tempi rapidi (se del caso anche, in via sintetica, attraverso l’iscrizione prudenziale di un fondo rettificativo e il computo, in via prudenziale, di un fabbisogno finanziario integrativo).
  • L’esperto esamina la ragionevolezza complessiva dei flussi di cassa liberi al servizio del debito, tenendo opportunamente conto delle indicazioni contenute nella check-list, con la precisazione che tali flussi, per le imprese alle quali trova applicazione l’approccio semplificato previsto dai paragrafi 30 e seguenti del principio contabile OIC 9 (Svalutazione perdite durevoli immobilizzazioni ndr), possono essere stimati ricorrendo ai flussi reddituali, secondo quanto meglio precisato al punto 4.11.4 della check-list. 

 

La check list contiene (VEDI foglio e leggi esempi di domande a cui rispondere)

  1. Il requisito dell’organizzazione dell’impresa 
  2. Rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente 
  3. Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi 
  4. Le proiezioni dei flussi finanziari 
  5. Il risanamento del debito 
  6. In caso di gruppi di imprese. 

 

3 FASE:

L’esperto esamina, alla luce del piano di risanamento, l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali, tenendo opportunamente conto di quanto riportato al par. 3 della check-list di cui alla Sezione II. 

5.2. Se ritiene concrete le prospettive di risanamento dell’impresa, in qualsiasi sua forma, anche indiretta, l’esperto, con l’imprenditore, individua le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative. 

5.4. L’imprenditore individua le proposte da formulare alle singole parti interessate, avvalendosi liberamente delle indicazioni contenute nell’Allegato 1 (VEDI FOGLIO). Tali proposte dovranno essere strutturate ed articolate perseguendo quanto più possibile l’equilibrio tra i sacrifici richiesti a ciascuna parte, la proporzione al grado di esposizione al rischio e alle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell’impresa. 

 

Art.9 D.L. 118/21

  1. Nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. 

L’imprenditore in stato di crisi gestisce l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori

Restano ferme le responsabilità dell’imprenditore.

L’imprenditore informa preventivamente l’esperto, per  iscritto, del compimento  di  atti  di  straordinaria  amministrazione  nonche’ dell’esecuzione di pagamenti che  non  sono  coerenti  rispetto  alle

trattative o alle prospettive di risanamento. 

  1. L’esperto, quando ritiene che l’atto puo’  arrecare  pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di  risanamento,  lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. 
  2. Se,  nonostante  la  segnalazione,   l’atto   viene   compiuto, l’imprenditore ne informa  immediatamente  l’esperto  il  quale,  nei successivi dieci giorni,  puo’  iscrivere  il  proprio  dissenso  nel

registro  delle  imprese.  Quando  l’atto  compiuto  pregiudica   gli interessi dei creditori, l’iscrizione e’ obbligatoria. 

Conseguenze:

Oltre ad una generale compromissione dei rapporti relativi al procedimento di composizione negoziata, che possono portare l’esperto a ritenere non più perseguibile il risanamento, ed i creditori a perdere fiducia nell’imprenditore (v. iscrizione del dissenso nel registro delle imprese): 

Art. 6 Misure protettive

I creditori non possono acquisire diritti di prelazione I creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari 

Art.14 misure premiali

Gli interessi che maturano sui debiti tributari sono ridotti alla metà Le sanzioni tributarie sono ridotte alla misura minima

 

Le parti possono:

  1. Concludere un contratto, con uno o più creditori che è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno 2 anni;
  2. Concludere una convenzione di moratoria ex art.182 octies del decreto n.567/42 conclusa tra un  imprenditore,  anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a  disciplinare  in  via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la  dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti  o  la  sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni  altra  misura  che  non comporti rinuncia al credito
  3. Concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto;

L’imprenditore può:

  1. Chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis s.s. L.F. con riduzione al 60% della percentuale richiesta; L’imprenditore in stato di crisi  puo’  domandare,  depositando  la documentazione di cui all’ articolo 161, l’omologazione di un accordo di  ristrutturazione   dei   debiti   stipulato   con   i   creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei  crediti,  unitamente ad  una  relazione  redatta  da  un  professionista,  designato   dal debitore, in possesso dei requisiti di  cui  all’articolo  67,  terzo comma,  lettera  d)  sulla   veridicita’   dei   dati   aziendali   e sull’attuabilita’ dell’accordo  stesso  con  particolare  riferimento alla sua idoneita’ ad assicurare l’integrale pagamento dei  creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
  2. Predisporre il piano attestato di risanamento ex art.67 L.F.; gli atti, i  pagamenti  e  le  garanzie  concesse  su  beni  del debitore purche’ posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo  a  consentire  il  risanamento  della  esposizione  debitoria dell’impresa e ad assicurare il  riequilibrio  della  sua  situazione finanziaria; un professionista indipendente designato  dal  debitore, iscritto  nel  registro  dei  revisori  legali  ed  in  possesso  dei requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b)  deve  attestare la veridicita’ dei dati aziendali e la  fattibilita’  del  piano;
  3. Proporre la domanda di concordato semplificato ex art.18 d.l. 118/21 A seguito delle trattative può proporre la domanda di concordato semplificato che deve riguardare la cessione dei beni e un piano di liquidazione. Vi deve essere l meritevolezza che viene valutata nel corso delle trattative di cui alla composizione negoziata Dev’essere miglioratia rispetto alla liquidazione fallimentare e comnque deve assicurare un’utilità a ciascun creditore.
  4. Accedere ad una delle procedure della L.f.

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