La procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi (artt.2-17DL118/2021) è una procedura nuova, introdotta nel mese di ottobre 2021 e che ancora non sta avendo molto successo in quanto è “sperimentale”. È una procedura negoziale e stragiudiziale il cui scopo è consentire all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di risanare l’impresa attraverso l’aiuto di un esperto indipendente.
NEGOZIALE: dichiarazione di volontà di più parti con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti
STRAGIUDIZIALE: procedura che avviene al di fuori di un giudizio, un procedimento avanti ad un’autorità giuridica
Imprenditore ve ne parlo tra un attimo
Risanare: l’imprenditore di una impresa in crisi – quindi con uno squilibrio patrimoniale, economico finanziario – deve ritenere che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa
esperto indipendente: un professionista con esperienza nella ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa ed indipendente cioè che non abbia alcun tipo di legale con l’impresa in crisi.
Caratteristiche:
volontaria, informatizzata, dovrebbe essere celere e ispirata a principi di economicità.
Scopo e secondi fini:
La composizione negoziata può essere utilizzata per molteplici scopi:
– Aiutare l’impresa;
- Evitare il fallimento,
- Evitare il concordato preventivo;
- Evitare reati fallimentare;
- Misure protettive;
- Concordato semplificato
Presupposti
Presupposto soggettivo: possono accedere alla procedura di composizione negoziata (artt. 2 c. 1 e 13 c. 1 DL 118/2021) :
- l’impresa commerciale Èimprenditore commerciale (art. 2195 c.c.) chi esercita un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi.
Secondo il codice civile (art. 2083 c.c.) sono piccoli imprenditori:
- i coltivatori diretti del fondo;
- gli artigiani;
- i piccoli commercianti;
- coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
- l’impresa agricola.
Presupposti oggettivi : l’impresa può accedere alla procedura se sussistono i due seguenti presupposti oggettivi (art. 2 c. 1 DL 118/2021) :
- essa si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza;
- la situazione è tale per cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa
LA PROCEDURA
L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
L’esperto viene definito in diversi modi:
Facilitatore Negoziatore Agevolatore indipendente Mediatore – negoziatore.
Art. 2, co. 2, d.l. 118/2021
L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1 (L’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile l’insolvenza ndr.), anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.
Chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata.
– Soggetto terzo rispetto a tutte le parti
L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente.
Nell’espletamento dell’incarico di cui all’articolo 2, comma 2, può chiedere all’imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legale , non legati all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale .
Come dicevo prima, l’istanza di nomina di un esperto, dev’essere presentata avanti alla camera di commercio CCIAA. È stata istituita una piattaforma telematica.
Sulla piattaforma telematica sono disponibili:
- una lista di controllo particolareggiata (check list)
adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento,
- un test pratico
per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati,
- il protocollo di conduzione della composizione negoziata
Reca la declinazione operativa delle prescrizioni normative contenute nel decreto-legge; esso, inoltre, recepisce le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi, pertanto, come buone prassi e non come precetti assoluti.
Il contenuto del protocollo riguarda 15 punti:
- Verifica dell’indipendenza e accettazione dell’incarico
- Verifica del test pratico della ragionevole perseguibilità del risanamento
- La presenza di un gruppo di imprese
- Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check list
- Analisi delle linee di intervento
- Indicazioni operative in caso di misure protettive o cautelari
- La gestione dell’impresa in pendenza della composizione negoziata
- Svolgimento delle trattative
- Formulazione delle proposte dell’imprenditore e delle parti interessate
- Parere dell’esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili
- Rinegoziazione dei contratti
- Cessione dell’azienda
- Stima della liquidazione dell’intero patrimonio
- Conclusione dell’incarico e relazione finale dell’esperto
- Imprese sotto-soglia
1 FASE DI RISANAMENTO
L’esperto (dopo avere esaminato la documentazione depositata ed accettato l’incarico ndr) convoca senza indugio l’imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento dell’impresa sulla base della richiesta e delle informazioni assunte anche presso l’organo di controllo ed il revisore legale;
Se l’esperto ravvisa, diversamente dall’imprenditore, anche a seguito dei primi confronti con i creditori, la presenza di uno stato di insolvenza, questo non necessariamente gli impedisce di avviare la composizione negoziata. Occorre però che l’esperto reputi che vi siano concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere ritenute praticabili, l’apertura delle trattative;
- qualora l’esperto reputi che il risanamento possa avere luogo in via indiretta attraverso la cessione dell’azienda o di rami di essa, dovrà tener conto delle concrete manifestazioni di interesse eventualmente ricevute dall’imprenditore o da terzi, delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili pur in assenza degli effetti dell’articolo 2560, secondo comma, del codice civile;
- In qualunque momento, nel corso dello svolgimento dell’incarico, l’esperto ravvisi che non sussista o che sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento dell’impresa, anche in via indiretta attraverso la cessione dell’azienda o di suoi rami, redige una relazione (che costituisce titolo per l’archiviazione ndr), che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all’imprenditore; in caso di misure protettive e cautelari la trasmette al tribunale, affinché questo possa pronunciarsi sulla conferma degli effetti e in ogni caso dichiararne la cessazione
Verifiche preliminari più opportune
- eventuale pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
- la richiesta di misure protettive o cautelari a norma dell’art. 6 dl 118/2021;
- la richiesta di sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446, 2447, 2482bis, 2482ter, 2484 e 2545 duodecies;
- il numero dei dipendenti (che, se superiore a 15 unità, imporrà di tenere conto delle iniziative da assumere ai sensi dell’art. 4, comma 8); la normativa prevede che siano informati i sindacati e che vi siano incontri con gli stessi nonché un riassunto della procedura che si vuole affrontare. Il tutto con il vincolo di riservatezza.
- la presenza o meno del DURC;
- l’appartenenza ad un gruppo di imprese;
- la verifica se l’impresa è sotto o sopra soglia ex art.1 l.f.:
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino
il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attivita’ se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non
superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attivita’ se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
2 FASE
ANALISI DELLA COERENZA DEL PIANO DI RISANAMENTO CON LA CHECKLIST
È consigliabile intraprendere il percorso di risanamento presentandosi già la redazione di un piano.
Le risposte alle domande contenute nella check list costituiscono le indicazioni operative per la redazione del piano.
In ogni caso occorre che lo rediga, in tempi brevi, nel corso della composizione negoziata per individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi.
Il piano di risanamento, redatto dall’imprenditore prima o durante la composizione negoziata, è sottoposto ad una analisi di coerenza da parte dell’esperto sulla base della check-list di cui alla Sezione II.
- A tal fine, l’esperto, oltre alle informazioni previste nella check-list, può richiedere all’imprenditore, al suo organo di controllo e al revisore legale, quando in carica, ogni informazione che ritenga utile o necessaria. A tal fine egli ricorda all’imprenditore che ha il dovere di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente.
- Ove l’esperto ravvisi carenze o incongruenze della situazione contabile di partenza e del piano di risanamento che è necessario correggere, segnalerà all’imprenditore l’esigenza che l’intervento correttivo avvenga in tempi rapidi (se del caso anche, in via sintetica, attraverso l’iscrizione prudenziale di un fondo rettificativo e il computo, in via prudenziale, di un fabbisogno finanziario integrativo).
- L’esperto esamina la ragionevolezza complessiva dei flussi di cassa liberi al servizio del debito, tenendo opportunamente conto delle indicazioni contenute nella check-list, con la precisazione che tali flussi, per le imprese alle quali trova applicazione l’approccio semplificato previsto dai paragrafi 30 e seguenti del principio contabile OIC 9 (Svalutazione perdite durevoli immobilizzazioni ndr), possono essere stimati ricorrendo ai flussi reddituali, secondo quanto meglio precisato al punto 4.11.4 della check-list.
La check list contiene (VEDI foglio e leggi esempi di domande a cui rispondere)
- Il requisito dell’organizzazione dell’impresa
- Rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente
- Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi
- Le proiezioni dei flussi finanziari
- Il risanamento del debito
- In caso di gruppi di imprese.
3 FASE:
L’esperto esamina, alla luce del piano di risanamento, l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali, tenendo opportunamente conto di quanto riportato al par. 3 della check-list di cui alla Sezione II.
5.2. Se ritiene concrete le prospettive di risanamento dell’impresa, in qualsiasi sua forma, anche indiretta, l’esperto, con l’imprenditore, individua le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative.
5.4. L’imprenditore individua le proposte da formulare alle singole parti interessate, avvalendosi liberamente delle indicazioni contenute nell’Allegato 1 (VEDI FOGLIO). Tali proposte dovranno essere strutturate ed articolate perseguendo quanto più possibile l’equilibrio tra i sacrifici richiesti a ciascuna parte, la proporzione al grado di esposizione al rischio e alle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell’impresa.
Art.9 D.L. 118/21
- Nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa.
L’imprenditore in stato di crisi gestisce l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori.
Restano ferme le responsabilità dell’imprenditore.
L’imprenditore informa preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonche’ dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle
trattative o alle prospettive di risanamento.
- L’esperto, quando ritiene che l’atto puo’ arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo.
- Se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, l’imprenditore ne informa immediatamente l’esperto il quale, nei successivi dieci giorni, puo’ iscrivere il proprio dissenso nel
registro delle imprese. Quando l’atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l’iscrizione e’ obbligatoria.
Conseguenze:
Oltre ad una generale compromissione dei rapporti relativi al procedimento di composizione negoziata, che possono portare l’esperto a ritenere non più perseguibile il risanamento, ed i creditori a perdere fiducia nell’imprenditore (v. iscrizione del dissenso nel registro delle imprese):
Art. 6 Misure protettive
I creditori non possono acquisire diritti di prelazione I creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari
Art.14 misure premiali
Gli interessi che maturano sui debiti tributari sono ridotti alla metà Le sanzioni tributarie sono ridotte alla misura minima
Le parti possono:
- Concludere un contratto, con uno o più creditori che è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno 2 anni;
- Concludere una convenzione di moratoria ex art.182 octies del decreto n.567/42 conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito
- Concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto;
L’imprenditore può:
- Chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis s.s. L.F. con riduzione al 60% della percentuale richiesta; L’imprenditore in stato di crisi puo’ domandare, depositando la documentazione di cui all’ articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicita’ dei dati aziendali e sull’attuabilita’ dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneita’ ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
- Predisporre il piano attestato di risanamento ex art.67 L.F.; gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purche’ posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicita’ dei dati aziendali e la fattibilita’ del piano;
- Proporre la domanda di concordato semplificato ex art.18 d.l. 118/21 A seguito delle trattative può proporre la domanda di concordato semplificato che deve riguardare la cessione dei beni e un piano di liquidazione. Vi deve essere l meritevolezza che viene valutata nel corso delle trattative di cui alla composizione negoziata Dev’essere miglioratia rispetto alla liquidazione fallimentare e comnque deve assicurare un’utilità a ciascun creditore.
- Accedere ad una delle procedure della L.f.