La legge sul “divorzio breve”

divorzio breve

Termini per ottenere il “divorzio”

La legge 6 maggio 2015 n.55 ha modificato i termini per ottenere il “divorzio”.

Va precisato che la legge italiana non utilizza mai il termine “divorzio”, ma parla di scioglimento del matrimonio nel caso di matrimonio civile oppure di cessazione degli effetti civili del matrimonio se si tratta di matrimonio concordatario.

Prima della riforma del 2015, la legge 1 dicembre 1970 n.898, introduttiva del divorzio nel nostro Paese, stabiliva che per la richiesta di divorzio la separazione si doveva essere protratta senza interruzione per almeno tre anni dall’avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale competente, anche nel caso si trattasse di separazione consensuale.

Con l’introduzione della riforma di cui alla legge n.55/15 il termine è stato notevolmente ridotto e sul punto è stata determinata una differenza tra separazione giudiziale e separazione consensuale.

La norma statuisce, infatti, che per la proposizione della domanda di divorzio la separazione deve protrarsi senza interruzione da almeno dodici mesi decorrenti dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.

Detto termine si riduce ancora e diventa di almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, indipendentemente dalla presenza o meno di figli.

Il termine di sei mesi vale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale; anche in questo caso il termine decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente di Tribunale nella procedura di separazione personale.

E ancora. Il medesimo termine di sei mesi decorre dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati oppure dalla data dell’atto che contiene l’accordo di separazione concluso davanti all’Ufficiale di stato civile.

La legge n.55/15, infatti, oltre che ridurre i termini per ottenere il divorzio a seguito di separazione, ha introdotto altre modalità per separarsi.

A seguito della citata riforma, è possibile separarsi senza ricorrere all’Autorità giudiziaria, a) con l’assistenza di un avvocato, almeno uno per ciascuna parte, oppure b) soli davanti all’Ufficiale di stato civile.

 

a) Negoziazione assistita

Attraverso lo strumento della negoziazione assistita, la legge del 2015 consente ai coniugi che, d’accordo tra loro, vogliono separarsi o divorziare o modificare le relative condizioni, di rivolgersi ai propri avvocati, almeno uno per parte, anche in presenza di figli, per raggiungere l’intesa attraverso una procedura stragiudiziale.

Tale strumento rappresenta dunque un’alternativa alla via giudiziaria consensuale e segue le seguenti fasi successive: un coniuge si rivolge al proprio avvocato per sollecitare l’altro coniuge ad aderire ad una convenzione di negoziazione assistita.

Se c’è adesione gli avvocati dei coniugi concludono una convenzione di negoziazione impegnandosi a raggiungere l’accordo entro un termine massimo di tre mesi con il quale i coniugi regolamentano i lori rapporti.

Detto accordo, trattandosi di titolo esecutivo, deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, in caso di assenza di figli, attuerà un controllo solo formale; in presenza di figli, il P.M. si occuperà di verificare se l’accordo tuteli o meno i figli minori o maggiorenni da tutelare.

Se il riscontro è positivo ed ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione del P.M. gli avvocati delle parti (anche uno soltanto) devono poi trasmettere l’accordo di negoziazione assistita all’Ufficiale di stato civile del Comune entro 10 giorni, che provvederà agli adempimenti di annotazione previsti dalla legge.

Se l’esito, al contrario, è negativo, l’accordo viene inviato entro 5 giorni al Presidente del Tribunale che fisserà la comparizione delle parti.

 

b) Accordi davanti al Sindaco

I coniugi possono raggiungere davanti all’Ufficiale di stato civile (Sindaco o suo delegato) una soluzione consensuale in materia di separazione o di divorzio o di modifica delle condizioni.

Questa opportunità è preclusa in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

L’accordo, inoltre, non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, a tutela del soggetto più debole della coppia.

In questo procedimento i coniugi possono fare tutto personalmente: l’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

Infine, con la legge sul divorzio breve, non è stata introdotta una delle misure più richieste, ovvero il divorzio senza separazione. Nel corso dell’iter legislativo, infatti, è stata stralciata la norma secondo la quale i coniugi avrebbero potuto fare domanda di divorzio anche senza il periodo di separazione presentando ricorso congiunto al Tribunale competente in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o figli con meno di anni 26 economicamente non autosufficienti.

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