La corte di cassazione sul danno parentale

danno parentale

La morte di una persona in conseguenza di un fatto illecito determina conseguenze negative non solo, ovviamente, per il soggetto offeso e deceduto, ma anche per i soggetti “vicini” alla vittima che potrebbero subire sofferenze personali e cambiamenti nelle proprie abitudini di vita quotidiana.

È per questo che è stato introdotto ed analizzato il concetto di “danno da perdita del rapporto parentale” volto a tutelare quelle vittime secondarie che hanno subito conseguenze negative dalla morte di un congiunto.

Il tema, negli ultimi anni, ha riguardato la liquidazione di questo specifico danno.

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha dichiarato la legittimità dell’applicazione delle Tabelle di Milano in relazione al danno parentale.

Corte di Cassazione – ordinanza n. 37009/2022

La vicenda trova origine dal decesso di una donna a seguito di trasfusione di sangue infetto. Il Tribunale aveva riconosciuto un risarcimento, in favore dei figli, di €.50.000,00 ciascuno e un risarcimento, in favore dei nipoti, di €.10.000,00 ciascuno.

La questione veniva portata all’attenzione della Cassazione in quanto, secondo la ricostruzione degli eredi, i Giudici avrebbero omesso l’applicazione dei parametri indicati nelle Tabelle di Milano in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

La Corte di Cassazione, nel richiamare i precedenti espressi con le sentenze 10579 e 26300 del 2021, cassava con rinvio la sentenza impugnata dai ricorrenti.

In generale e semplificando i criteri della liquidazione di questa voce di danno, può dirsi che è necessario procedere a:

  • Adozione del criterio del punto variabile;
  • Estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
  • Modularità;
  • Indicazione di circostanze rilevanti quali età della vittima, età dei congiunti, grado di parentela, effettiva convivenza con la vittima ecc.

L’ultima versione delle Tabelle di Milano dell’anno 2022, ad opinione della Cassazione, sono corrispondenti a criteri di valutazione necessari per una corretta liquidazione del danno parentale. Ciò in quanto l’assegnazione dei punti viene determinata in relazione a 5 parametri: età della vittima, età della vittima secondaria, convivenza tra i due soggetti, sopravvivenza di altri congiunti e natura ed intensità della relazione affettiva tra i soggetti.

Grazie a tali criteri è stato possibile individuare 2 differenti tabelle, una per la perdita di genitori, figli, coniuge e assimilati (con un massimo di 118 punti) ed un’altra per la perdita di fratelli e nipoti (con un massimo di 116 punti).

Ciò permetterebbe una più corretta liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale anche in relazione al grado di parentela.

I 5 criteri presi in considerazione dalle Tabelle hanno carattere oggettivo (ad eccezione dell’intensità del rapporto che incide sia in tema di aspetti dinamico relazionali e, quindi, dello stravolgimento della vita quotidiana del superstite, che in tema di sofferenza interiore. Questi elementi, si ricorda, devono essere provati, anche tramite presunzioni, in quanto non è possibile una liquidazione di tale voce di danno senza una prova specifica della sua sussistenza) ma consentono sempre la prova contraria

La Corte conclude, quindi, ricordando il principio secondo cui il Giudice, in sede di liquidazione del danno, dovrà applicare le tabelle vigenti al momento della propria decisione e, nel caso di specie, le Tabelle di Milano che, analizzate dalle Corte, si ritiene che assicurino una liquidazione corretta ed equa.

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