La corte di cassazione sul danno morale

corte cassazione e danno morale

Premessa

Il danno morale può definirsi come la sofferenza subita dal soggetto in seguito, a titolo esemplificativo, delle lesioni fisiche riportate. È una voce di danno autonomo rispetto al danno alla salute subito da un soggetto. Questo tipo di danno viene riconosciuto per espressa previsione dell’art. 2059 c.c.

La giurisprudenza si è espressa in molte occasioni in tema di danno morale e ha fornito diversi spunti di ragionamento nonché dato vita a differenti orientamenti in relazione al risarcimento del medesimo.

Da ultimo, con la sentenza n.26805/2022, la Cassazione, confermando gli ultimi orientamenti, ha definito il danno morale come sofferenza soggettiva di natura strettamente emotiva (e, quindi, non fisica) e ricordando che detta tipologia di danno rientra certamente nel danno patrimoniale ma quale voce risarcitoria autonoma. L’accertamento del danno morale e del danno dinamico/relazionale, è un compito che spetta al Giudice che, qualora lo ravvisi, dovrà procedere con una liquidazione ad hoc. 

Corte di Cassazione – sentenza n. 26805/2022

La vicenda trova origine nelle pretese di un paziente che, a seguito di radioterapia utilizzata per la cura di coxartrosi d’anca sx, sviluppava una radiodermite cronica con necrosi cutanea. Detta conseguenza gli impediva un trattamento di artroprotesi e determinava la necessità di n.6 interventi di chirurgia plastica.

Il paziente conveniva in giudizio il medico e la struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il Giudice di prime cure, accertata la responsabilità sia del medico che della struttura, li condannava in solido al risarcimento del danno quantificato in €.81.071,26. Il paziente appellava la decisione di primo grado lamentando che il Giudice non aveva considerato, nell’operazione di quantificazione del danno, il danno morale patito dal paziente.

La Corte d’Appello accoglieva parzialmente le eccezioni formulate dall’attore: riteneva che fossero dovuti anche una ulteriore somma a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute e un maggior grado di personalizzazione ma, anche nel caso in cui dette voci fossero state prese in considerazione, la somma corrisposta dalla struttura sanitaria e dal medico doveva già considerarsi adeguata al ristoro dei danni subiti.

La questione veniva posta all’attenzione della Corte di Cassazione: il paziente, in particolare, evidenziava la necessaria tripartizione delle componenti del danno non patrimoniale identificabili in danno biologico, danno morale e danno esistenziale. Gli ermellini rigettavano il ricorso ritenendo scorretta la ricostruzione fornita dal paziente in quanto, come già specificato nella giurisprudenza sul punto e dalla L.124/2017 (che riformava gli articoli 138 e 139 Cod. Ass.) che evidenziava la duplice componente dinamico/relazionale e morale.

La Corte chiarisce che il Giudice di prime cure aveva già considerato espressamente e autonomamente la componente di danno morale.

Indipendentemente dal rigetto della domanda, vale la pena ricordare i principi enunciati dalla Corte in materia di liquidazione del danno alla salute. Il Giudice di merito, infatti, dovrà:

  • Provvedere all’accertamento di un eventuale concorso tra danno morale e danno dinamico/relazionale;
  • In caso di sussistenza di danno morale, quantificare lo stesso attraverso l’applicazione delle Tabelle di Milano che provvedono, già di per sé, all’individuazione del valore monetario complessivo, ossia completo di entrambe le voci di danno;
  • In caso di insussistenza di danno morale, quantificare il risarcimento mediante l’applicazione delle Tabelle di Milano eliminando l’aumento previsto per il danno morale e, quindi, liquidando solo il danno dinamico/relazionale;
  • In caso di sussistenza dei presupposti per la personalizzazione del danno, aumentare – fino ad un massimo del 30% – il valore del danno biologico (detratto dell’aumento previsto per il danno morale) in quanto l’aumento relativo alla personalizzazione deve applicarsi al solo danno biologico e non, invece, anche al danno morale.

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.