La corte di cassazione sul danno biologico

corte di cassazione e danno biologico

Premessa

L’integrità fisica di un soggetto è un diritto costituzionalmente garantito: ne consegue che la lesione nel fisico o nella psiche, quando determinano un danno biologico, devono essere risarcite.

La tematica del danno biologico è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali che, nel tempo, sono state spesso discordanti e non hanno permesso di definire un quadro stabile, soprattutto in tema di prova e di quantificazione del danno.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attraverso le note sentenze di San Martino, hanno evidenziato che, in relazione al danno alla persona, il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere unitario, omnicomprensivo ma che detta unitarietà non deve ledere i principio dell’integrità del risarcimento, principio sulla base del quale il danno deve essere risarcito totalmente, nella sua integrità.

Ne deriva che, in sede di valutazione del danno, debbano essere specificamente analizzati:

  • Il danno biologico: la lesione del bene salute;
  • Il danno morale: la sofferenza interiore subita;
  • Il danno dinamico/relazionale: il peggioramento delle condizioni della vita quotidiana (definito anche come danno esistenziale).

Tutte queste voci di danno appartengono alla categoria del danno non patrimoniale e devono preventivamente essere provate in maniera specifica, non rilevando il fatto per cui il relativo risarcimento non avvenga, appunto, per voci di danno ma sia omnicomprensivo delle stesse. 

Il Giudice, nelle operazioni di valutazione ed analisi del danno, dovrà accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio arrecato (ciò indipendentemente dal nome che viene attribuito alla voce di danno), individuando quali conseguenze negative si siano, in concreto, verificate e provvedendo, poi, al loro integrale risarcimento.

Corte di Cassazione – sentenza n. 27380/2022

La vicenda trova origine nella pronuncia della Corte d’Appello che, in relazione ad un sinistro stradale, accertava i gravi danni derivanti da detto sinistro. In particolare, il conducente del veicolo e il proprietario venivano condannati, in solido, a corrispondere – agli eredi della defunta – un importo pari ad €.73.460,30 quale liquidazione dei danni dalla stessa subiti.

La questione veniva poi analizzata dalla Corte di Cassazione che evidenziava una serie di inesattezze poste in essere dalla Corte territoriale. In primo luogo si evidenziava che i giudici avevano separato la componente statica del danno dalla componente dinamico/relazionale e avevano ritenuto che detta componente (quella dinamico/relazionale) fosse valutabile solo tramite la personalizzazione del danno.

Il secondo errore consisteva nell’aver liquidato il danno morale all’interno della categoria del danno non patrimoniale, con la personalizzazione del danno biologico.

La Suprema Corte ha evidenziato che il danno morale deve essere oggetto di autonoma liquidazione proprio perché rappresenta una tipologia di danno differente da quello biologico e, ancora, che comporta conseguenze differenti rispetto a quelle vicende dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato. Dette conseguenze negative, le sofferenze interiori, non sarebbero nemmeno oggetto di accertamento medico-legale.

La Corte, quindi, enunciava un importante principio di diritto secondo il quale “Il danno biologico è la lesione dell’integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisio-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico-relazionali. Esso va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato bareme medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità.

Ai fini della sua unitaria liquidazione devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità temporanea e quella da invalidità permanente. Ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi”.

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