Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente. 

tutela dell'ambientale

La riforma sancisce il riconoscimento da parte del legislatore costituzionale del valore fondamentale del bene ambiente e animale chiarendo il nuovo o aggiornato bene costituzionalmente protetto; si fa riferimento quindi alla pubblicazione nella G.U. n.  44 del 22 febbraio 2022 della legge costituzionale 11/2/22, n. 1.

La legge di riforma costituzionale incide anzitutto sull’art. 9 Cost inserendo un nuovo terzo comma: la nuova disposizione costituzionale prosegue con la previsione secondo cui «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Il testo attualmente vigente dalla riforma è pertanto il seguente: articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

REGIONE LOMBARDIA

Interessante è osservare che in materia, i principali attori sono le Regioni demandate a regolare gli aspetti di diritto animale e ambientale. Di seguito si vuole introdurre quindi la “Nota della Regione alle ATS lombarde: il nuovo Regolamento introduce alcune importanti novità relative alla gestione degli animali d’affezione”. 

Attuando la Legge regionale 33/09, il Regolamento lombardo- pubblicato sul BURL n. 15 del 14 aprile 2017 – indica i punti che la Direzione Generale Welfare e Veterinaria ha sintetizzato in una circolare alle ATS regionali e medici veterinari.

In particolare, il Regolamento attuativo prevede:

l’obbligo di identificazione, oltre che per i gatti destinati al commercio, anche per quelli delle colonie feline; il divieto di tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza; i requisiti dell’oasi felina, per ospitare i gatti non ricollocabili in colonia, o quelli che non si adattano alla vita in una struttura chiusa; la possibilità di accesso di cani, gatti e conigli negli ospedali e nelle case di riposo, secondo le condizioni stabilite dalle strutture sanitarie o sociosanitarie; la definizione di cani di assistenza e dei percorsi che tali cani devono seguire al fine del riconoscimento del rilascio dell’attestato di idoneità.

Sul tema della detenzione del cane, in particolare mediante lo strumento della catena, in alcune Regioni è legale in altre ancora non è consentito in via generale, ma sono concesse delle deroghe. 

In Lombardia vige il divieto di cani o animali mantenuti alla catena o in detenzione.

L’amore per gli animali è intimamente associato con la bontà di carattere, e si può tranquillamente affermare che chi è crudele con gli animali non può essere un uomo buono.

(Arthur Schopenhauer)

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