I nuovi criteri per la liquidazione del danno da perdita parentale
PARTE I

liquidazione perdita parentale

Le Tabelle di Milano

Le Tabelle di Milano costituiscono uno strumento per quantificare l’importo dovuto per il risarcimento di un danno di natura non patrimoniale così da rendere la liquidazione prevedibile ed uniforme in tutto lo Stato.

Fino al 2021 le Tabelle di Milano, per quanto riguarda il danno da perdita del rapporto parentale ossia la sofferenza patita per la perdita di una persona cara, che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita, individuavano definivano un valore minimo risarcibile e un valore massimo, non veniva però previsto il criterio di scelta del preciso importo da liquidare (basti pensare che per la morte del coniuge si andava da un minimo di €.168.000,00 ad un massimo di €.336.000,00).

Nel 2022 – sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nel 2021 (sentenze n.33005, 10579 e 26300) – l’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha integrato le note tabelle introducendo nuovi criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale: ciò in quanto, secondo i Giudici di Cassazione, le tabelle non si mostravano conformi ai principi di diritto in tema di liquidazione del danno.

Nel 2022 viene, quindi, introdotto il sistema “punto” proprio al fine di “aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l’ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell’apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione”.

Le Tabelle di Milano del 2021

Come preannunciato, le Tabelle di Milano 2021 erano caratterizzate da un c.d. “sistema a forbice” che, appunto, prevedeva, quale quantificazione del danno risarcibile derivante dalla perdita del rapporto parentale, un tetto minimo e un tetto massimo.

Si riporta, qui di seguito, un estratto delle Tabelle di Milano 2021.

Tabelle di Milano 2021 – danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale

Rapporto di parentelaValore base in €Valore max in €
A favore di ciascun genitore per morte di un figlio168.250,00336.500,00
A favore del figlio per morte di un genitore168.250,00336.500,00
A favore del coniuge (non separato), della parte dell’unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto168.250,00336.500,00
A favore del fratello per morte di un fratello24.350,00146.120,00
A favore del nonno per morte di un nipote24.350,00146.120,00

I principi espressi dalla Corte di Cassazione

Come anticipato, la necessità di una revisione delle Tabelle Milanesi è stata ispirata da alcuni principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in più di una pronuncia.

Si ricordano, nelle sentenze sopra nominate, le parole dei Giudici “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.

Proprio sulla scorta di questo principio generale, l’Osservatorio ha apportato diverse modifiche alle Tabelle in vigore.

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