Il referendum sull’eutanasia

Il referendum sull’eutanasia

Il referendum abrogativo e il quesito

Il 21/4/2021 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’annuncio della domanda di referendum abrogativo in materia di omicidio del consenziente.

Un piccolo passo indietro: l’art.75 della Costituzione sancisce che è indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Tramite referendum, quindi, non sono abrogabili quelle leggi gerarchicamente superiori alle leggi ordinarie. 

La validità è raggiunta attraverso il quorum che si ottiene qualora esprimano il voto la maggioranza dei cittadini aventi diritto al voto.

Il referendum dovrà, prima di tutto, essere sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale che dovrà verificare: 

  • Che il referendum non sia relativo ad una delle leggi per cui non è applicabile;
  • le caratteristiche della legge per la quale è richiesta l’abrogazione;
  • che la domanda sia rivolta agli elettori tramite un lessico chiaro e che non comporti incomprensioni.

Se il giudizio della Corte è positivo si potrà procedere con il voto (che potrà svolgersi in un periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno); se è negativo non si procederà al voto (in questo caso la legge o il decreto non potrà essere oggetto di nuova consultazione per 5 anni).

A seguito del voto il Parlamento dovrà attenersi all’esito dell’abrogazione.

Il quesito che, nel caso di specie, veniva formulato era il seguente: “Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da sei a quindici anni.”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”.

Peraltro, sul portale dei promotori si leggeva: “Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, previsto dall’art. 579 c.p. infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’art. 575 c.p. sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia”.

L’eventuale abrogazione della norma (nel caso di specie abrogazione parziale) avrebbe escluso il divieto all’eutanasia in termini assoluti e l’avrebbe consentito nei limiti di cui alla Legge in tema di consenso informato 219/2017.

Ciò in quanto la sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità dell’art.580 c.p. nella parte in cui non prevedeva l’esclusione della punibilità di colui che – nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 219/2017 – sosteneva l’attuazione del proposito di suicidio (che, però, doveva essersi formato liberamente dal paziente) di un soggetto affetto da patologia irreversibile e comportante un’importante ed intollerabile sofferenza (fisica o psicologica) e mantenuto in vita da “trattamenti di sostegno vitale”. Il paziente, però, doveva essere nelle condizioni di capacità di intendere e volere e, quindi, di maturare in maniera cosciente e consapevole la decisione di porre fine alla propria vita.

Chiaramente le modalità di esecuzione dovevano ricevere parere positivo del comitato etico competente ed essere verificate da una struttura sanitaria pubblica.

La decisione della Consulta

La Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile il quesito formulato: in buona sostanza la Corte non rinveniva la presenza di quel minimo grado di tutela della vita umana anche in ottica di pazienti deboli e vulnerabili.

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