Vendita immobile e sovraindebitamento: azione revocatoria

contratti immobiliari

Secondo l’art.14 decies Legge 3/2012 il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. 

  1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile
  2. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il  miglior soddisfacimento dei creditori)). 

Secondo l’articolo appena riportato, è prevista espressamente la facoltà del Liquidatore di esercitare l’azione revocatoria ordinaria prevista dal Codice Civile. Pertanto, è esclusa la revocatoria prevista dalla Legge fallimentare.

La revocatoria ordinaria di cui all’art.2901 c.c. prevede che Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare [2652 n. 5] che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
  2. che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.

L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione [2652 n. 5, 269064 l. fall. ss.].

Tuttavia, l’art. 14 decies lascia dubbi e problemi in ragione dell’applicazione della normativa codicistica a quella liquidatoria. A titolo esemplificativo, si pensi alla circostanza per cui il Liquidatore non potrà revocare il pagamento di debiti scaduti che il sovraindebitato avesse eseguito in procinto dell’apertura della liquidazione (si veda comma 3 art.2901 c.c.). Pertanto, l’azione revocatoria dovrà subire degli adattamenti imposti dalla natura concorsuale.

Si tenga presente, tuttavia, che secondo quanto disposto dalla normativa sul sovraindebitamento il Liquidatore può proseguire o avviare azioni volte a recuperare i beni che erano nel patrimonio del debitore ma nulla dice in merito alle prosecuzioni di azioni giudiziarie. Pertanto, ove il liquidatore dovesse “proseguire” ex art. 14 decies l’azione revocatoria ordinaria avviata da un singolo creditore prima della liquidazione, questa avrà effetto sostanzialmente recuperatorio, non potendo trovare applicazione il disposto dell’art. 2902 c.1 c.c.  

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.