Il recupero del credito. Il procedimento monitorio

recupero del credito

Il procedimento inizia con la presentazione di un ricorso che contenga la richiesta di emissione di un DECRETO INGIUNTIVO ossia di un provvedimento del Giudice che contenga il comando, rivolto al debitore, di pagare il debito entro un determinato lasso di tempo con l’avviso che, in caso di mancato pagamento, potrà avviarsi la procedura di esecuzione forzata.

La base per l’emissione del decreto ingiuntivo è la prova scritta del credito vantato.

L’art.634 c.p.c. ci fornisce un elenco di quei documenti che permettono, in astratto, l’emissione di un decreto ingiuntivo da parte del Giudice; tale articolo ci dice che “Sono prove scritte idonee a norma del numero 1) dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.

La particolarità di questo procedimento è che, appunto, è un procedimento sommario.

Cosa vuol dire procedimento sommario? 

  1. perché si svolge senza contraddittorio del debitore;
  2. perché il giudice, per prendere la decisione di emettere o meno il decreto ingiuntivo richiesto, ammette mezzi di prova che, in un processo ordinario, non avrebbero una reale efficacia probatoria ma solo una funzione indiziaria (es. le fatture); 
  3. perché la cognizione è limitata ai fatti costitutivi del diritto.

Una volta esaminate le prove, se sussistono le condizioni previste dalla normativa (art.633 c.p.c.) il giudice, con decreto motivato da emettere entro 30 giorni dal deposito del ricorso, ingiunge al debitore di pagare la somma (o, nel caso, di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste) nel termine di 40 giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Sempre all’interno del decreto ingiuntivo, il Giudice liquiderà le spese della procedura.

Ci sono però dei casi particolari, previsti dall’art.642 c.p.c., in cui il Giudice non concederà al debitore il termine di 40 giorni per il pagamento ma, anzi, intimerà al debitore di pagare IMMEDIATAMENTE.

Il comma 1 dell’art.642 c.p.c. precisa che se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il Giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e fissa il termine ai soli fini dell’opposizione.

Il comma 2 dell’art.642 c.p.c., invece, precisa che l’esecuzione provvisoria può essere concessa se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere; il Giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

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